Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32344 del 19/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 32344 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CORTESE VALERIO N. IL 02/11/1957
avverso la sentenza n. 124/2012 TRIBUNALE di TERMINI IMERESE,
del 29/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte
Uditi difen Avv.

ile, l’Avv

Data Udienza: 19/04/2013

Sentito il Sostituto Procuratore Generale , dott. Oscar Cekangolo, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;
Sentito il Difensore, Avv. Roberto Croce in sostituzione dell’Avv. Lilla Giusepe Fiordo, che
ha concluso per raccoglimento del ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.

CORTESE VALERIO
propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ;
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) e) c.p.p.
1)-omessa ovvero illogica motivazione nella parte in cui ha ritenuto la penale responsabilità:
senza considerare i motivi di appello proposti in riferimento agli elementi oggettivi e soggettivi
del reato ;
-al riguardo, si lamenta che il Tribunale, in funzione di giudice di appello, non abbia
adeguatamente motivato in ordine alla riconducibilità del fatto all’imputato, non essendo
sufficienti , a tal fine, la deposizione del teste carabiniere Polizia, e non essendo dimostrato
che il danno alle piantagioni sia stato cagionato proprio dalla mandria dell’imputato;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente ripropone in questa sede motivi di impugnazione già avanzati in sede di appello,
lamentando la insufficiente risposta motivazionale della Corte territoriale.
In realtà il Tribunale, M sede di appello, ha richiamato l’articolata e puntuale motivazione della
sentenza di primo grado, sicché appare del tutto legittima la motivazione stesa al riguardo, con
la decisiva argomentazione che la prova del reato a carico dell’imputato rinviene dalle
dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dagli accertamenti di PG (carabiniere Polizia)
e dai rilevi fotografici allegati, nonché, quanto all’entità del danno, dalla consulenza della parte
civile.
-Con tale motivazione,„ il Giudice di appello ha proceduto ad un accertamento degli elementi
oggettivi e soggettivi del reato che, essendo immune da illogicità evidenti, è incensurabile in
questa sede di legittimità;
-invero il ricorrente formula delle censure fondate su interpretazioni e valutazioni delle prove
alternative a quelle effettuate dal Tribunale, inammissibili in questa sede, ove, con riferimento
al sindacato del vizio di motivazione, compito del giudice di legittimità non è quello di
sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici del merito in ordine alla
affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli
elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando
esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano correttamente applicato
le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di
determinate conclusioni a preferenza di altre. Cassazione penale. sez. IV. 12 giugno 2008, n.
35318 ,
-I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lette) cp.p. in quanto
trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del
provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicché sono da
ritenersi inammissibili, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del
procedimento , nonché —ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità— anche al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di
€.1000,00 , così equitativamente fissata in ragia dei motivi dedotti.

1

CONSIDERATO IN FATTO

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma-g19 aprile 2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA