Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32343 del 19/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 32343 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GUYE MOUSTAPHA N. IL 13/08/1960
avverso la sentenza n. 260/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 09/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 19/04/2013

Udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Oscar Cetrangolo, che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti;

GUYE MOUSTAPHA
1)-Ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari,
sezione di Sassari, che, in accoglimento dell’appello del PG e in riforma della
sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Nuoro, aveva ritenuto la penale
responsabilità dell’imputato in ordine ai delitti :
A)-art. 474 CP , per avere detenuto per la vendita orologi con marchi contraffatti;
B)-art. 648 CP , per avere ricettato gli orologi di cui sopra, provento del reato di
contraffazione;
MOTIVI ex art. 606 ,1° CO, lett. b) e) c.p.p.
2)-Violazione dell’ari 474 CP in quanto la Corte di appello, per un verso, avrebbe
ritenuto la contraffazione dei marchi senza un adeguato accertamento tecnico in
proposito e, per altro verso, avrebbe omesso di considerare che il reato non esisteva
attesa la grossonalità del falso;
3)-Violazione dell’art. 648 CP in quanto , in assenza del reato presupposto, non
ricorreva la ricettazione;
CONSIDERATO IN DIRITTO
4)-I1 ricorso è infondato e va rigettato in quanto sostiene una tesi non accolta dalla
giurisprudenza.
5)-Invero la Giurisprudenza di legittimità ha espresso il principio, condiviso dal
Collegio, secondo il quale la configurabilità del reato ex art. 474 c.p non è esclusa se
la contraffazione risulta riconoscibile da un compratore di media diligenza;
tale norma, infatti, tutela il bene della pubblica fede intesa come affidamento
collettivo nei marchi o nei segni distintivi.
6)-Ne consegue che non si può parlare di reato impossibile per il solo fatto che la
grossolanità della contraffazione sia riconoscibile dall’acquirente in ragione delle
modalità della vendita, in quanto l’attitudine della falsificazione ad ingenerare
confusione deve essere valutata non con riferimento al momento dell’acquisto, ma in
relazione alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione; occorre,
pertanto, avere riguardo alla potenzialità lesiva del marchio, connaturata all’azione di
diffusione in riferimento a un numero indeterminato e indeterminabile di consociati
nel corso della loro successiva utilizzazione e circolazione.( Cassazione penale. sez.
E 12 marzo 2008, p. 21787)
Principio ribadito di recente da questa Sezione laddove si è affermato che integra il
delitto di cui all’art. 474 CP la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio
contraffatto; né, a tal fine, ha rilievo la configurabilità della cosiddetta contraffazione
grossolana, considerato che l’art. 474 cod. n, tutela, in via principale e diretta, non

1

CONSIDERATO IN FATTO

7)-Quanto alla verifica della contraffazione , la motivazione non è censurabile
perché fondata, in punto di fatto, sulla scorta degli accertamenti e delle valutazioni
operati dalla PG in ordine alla non originalità dei beni , nonché sulla concorrente
circostanza della condotta dell’imputato, che deteneva per la vendita sulla spiaggia
orologi dalle marche prestigiose senza licenza di vendita e documenti provenienti
dalle supposte case madri.
La Corte di appello ha dedotto da tali circostanze l’evidenza della contraffazione, e
tale valutazione in fatto risulta incensurabile in questa sede anche perché conforme al
principio per il quale la contraffazione può essere desunta, come nella specie, sulla
base degli elementi circostanziali delle condizioni di vendita, del prezzo o della
qualità dell’offerente, ovvero della mancanza di documenti sull’origine dei prodotti .
8)-1 principi sin qui esposti rendono manifesta l’infondatezza dei motivi relativi al
reato di ricettazione, risultando la motivazione impugnata del tutto conforme alla
costante Giurisprudenza, che ha evidenziato che il tipo speciale di orologi e le loro
condizioni di vendita , in uno all’assenza di documenti abilitanti la vendita e
dimostrativi della provenienza dalle case costruttrici , rendevano evidente anche la
sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione che. come é noto, può
desumersi da qualsiasi elemento di fatto e da qualsiasi indizio giuridicamente
apprezzabile, compreso il comportamento dell’imputato. ( Cassazione penale, sez.
03/04/2007, n. 23025 )
9)-Né può censurarsi la sentenza impugnata per avere ritenuto il concorso dei reati
ex artt. 474 e 648 CP atteso che il delitto di ricettazione è configurabile anche
nell’ipotesi di acquisto o ricezione, al fine di profitto, di cose con segni contraffatti
nella consapevolezza dell’avvenuta contraffazione, atteso che la cosa nella quale il
falso segno è impresso – e che con questo viene a costituire un’unica entità – è
provento della condotta delittuosa di falsificazione prevista e punita dall’art. 473 cod.
pen. ( Cassaziene penale, sez. II, 03/10/2012 n. 42934 ; in senso conforme: Cass.
pen., sez. un., 9 gennaio 2001 n. 23427,)
10)-Seguono il rigetto del ricorso e, giusto il disposto dell’art. 616 CPP, la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

2

già la libera determinazione dell’acquirente, ma la pubblica fede, intesa come
affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere
dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione; si tratta,
pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la
realizzazione dell’inganno e nemmeno ricorre l’ipotesi del reato impossibile qualora
la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere
la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.( Cassazione penale, sez. IL,
04/05/2012 n. 20944 )

PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Cosi deliberato in Roma il 19 aprile 2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA