Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32342 del 19/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 32342 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
KHALAF MOUSTAFA ABDELMONIM AHMED N. IL 01/02/1979
avverso la sentenza n. 3555/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
21/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte
Uditi difensor

ile, l’Avv

Data Udienza: 19/04/2013

Sentito il Sostituto Procuratore Generale , dott. Oscar Ceirangolo che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.

KHALAF MOUSTAFA ABDELMONIM AHMED
propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ;
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett b) c.p.p.
1)-violazione di legge per non avere ravvisato nella fattispecie l’ipotesi del tentativo di
riciclaggio;
il ricorrente sottolinea che il reato contestato è reato caratterizzato dall’evento e , nella specie,
l’evento non si era ancora compiuto, atteso che lo smontaggio era accora in corso e che gli
inquirenti hanno facilmente individuato la provenienza del veicolo;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorrente ripropone in questa sede motivi di impugnazione già avanzati in sede di appello,
ma il motivo non coglie nel segno atteso che la sentenza impugnata ha incisivamente
sottolineato che al momento dell’intervento degli inquirenti l’attività di smontaggio del veicolo
(di provenienza furtiva) era già in fase avanzata mediante la separazione della portiera e degli
arredi interni, ed ha concluso che le parti smontate erano ormai non identificabili come
appartenenti al predetto veicolo;
si tratta di una motivazione corretta perchè conforme al principio affermato in sede di
legittimità ed anche da questa sezione, per il quale, integra l’elemento oggettivo del reato di
riciclaggio anche il mero smontaggio di singoli pezzi, pur privi di codice identificativo, di un
bene mobile registrato di provenienza delittuosa, rientrando tale condotta nella nozione
normativa di operazione adatta ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del
bene. ( Ckssazione pp.*. sez. Il. 11/03/2011. n. 12766 )
Invero, come questa S.C. ha già avuto modo di statuire (cfr. Cass. Sez. 2^ n. 15092 del 2.4.07.
dep. 13.4.07), integra l’elemento oggettivo del delitto di cui all’art. 648 bis c.p. anche il mero
smontaggio di singoli pezzi non muniti di codici identificativi, ai fini della loro alienazione o
del loro riutilizzo, appartenenti ad un bene mobile registrato (come un’autovettura o un
ciclomotore).
Va ricordato che con la riforma attuata dalla L. 9 agosto 1993, n. 328, art. 4 il delitto di
riciclaggio è a forma libera, grazie alla previsione di chiusura che, alle condotte di sostituzione o
trasferimento, ha aggiunto qualsiasi altra operazione atta ad ostacolare l’identificazione della
provenienza delittuosa del bene.
E’ pacifico che possa trattarsi di operazioni anche meramente materiali sui beni (diversamente,
sarebbe bastato ad integrare il delitto il trasferimento della cosa, già previsto come condotta
rilevante nell’originaria formulazione della norma incriminatrice), purché tali da ostacolare
“l’identificazione della loro provenienza delittuosa”.
Il riferimento alle condotte che ostacolano l’identificazione della provenienza delittuosa
evidenzia che la condotta del soggetto attivo del reato può incidere tanto sulla mera identità del
bene, ovvero sulla sua “riconoscibilità”, quanto sulla “tracciabilità” del suo percorso.
Di conseguenza, per tornare al caso di specie, la sentenza impugnata ha correttamente
sottolineato che attraverso l’attività di smontaggio di taluni pezzi , il ricorrente aveva ottenuto
il risultato della creazione di beni autonomi e, quindi, di non agevole riconoscibilità., sicché, in
relazione a tali beni già smontati, si era già cons to il delitto di riciclaggio.

CONSIDERATO IN FATTO

Consegue 1 rigetto del ricorso, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del
procedimento.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali .

Così deliberato in Roma il 19 aprile 2013

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