Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32342 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32342 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CATANZARO PAOLO N. IL 24/10/1980
avverso l’ordinanza n. 4444/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
28/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 08/04/2014

Considerato che:
Catanzaro

Paolo

ricorre

avverso

l’ordinanza,

in

data

9,8.154.2012, della Corte di Appello di Milano, che ha dichiarato
inammissibile l’appello proposto dal ricorrente, e, pertanto, ne
chiede l’annullamento.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Esso,

infatti è assolutamente generico e privo della

all’art. 591 lett. c) cod. proc. pen., a fronte delle motivazioni
addotte dalla Corte di appello, che non risultano viziate da
illogicità manifeste e che danno conto della riproposizione di
censure su cui il giudice di prime grado ha già ampiamente
motivato.
Questa Corte ha stabilito che “La mancanza nell’atto di
impugnazione, dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc.
pen. – compreso quello della specificità dei motivi – rende l’atto
medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a
produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità
di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di
inammissibilità”. (Cass. Pen., sez. 1, 22.4.97, Pace, 207648);
Uniformandosi a questo orientamento che il Collegio condivide,
va dichiarata inammissibile l’impugnazione;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso,
si determina equitativamente in Euro 1000,00.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in
favore della Cassa delle ammende.

specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione

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