Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32341 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32341 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MASCITELLI BRUNO N. IL 01/01/1964
DANIELE SALVATORE N. IL 04/08/1976
avverso la sentenza n. 12105/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
29/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 08/04/2014

Considerato che
Mqscitelli Bruno e Daniele Salvatore ricorrono avverso la
sentenza, in data 29.04.2013, della Corte di Appello di Napoli,
che li ha condannati rispettivamente alla pena di anni cinque mesi
quattro di reclusione ed euro 1000,00 di multa, e anni quattro di
reclusione ed euro 833,00 di multa per il delitto di estorsione ed
altro e, chiedendone l’annullamento, deducono violazione art. 606

Il ricorso è manifestamente infondato.
Esso, infatti è privo della specificità, prescritta dall’art.
581, lett. c), in relazione all’art. 591 lett. c) cod. proc. pen.,
a fronte delle motivazioni addotte dalla Corte di appello, che non
risultano viziate da illogicità manifeste e cha hanno censurato le
doglianze difensive riproposte in questa sede.
Questa Corte ha stabilito che “La mancanza nell’atto di
impugnazione, dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc.
pen. – compreso quello della specificità dei motivi – rende l’atto
medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a
produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità
di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di
inammissibilità”. (Cass. Pen., sez. l, 22.4.97, Pace, 207648);
Uniformandosi a questo orientamento che il Collegio condivide,
va dichiarata inammissibile l’impugnazione;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali
nonché, ciascuno, al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro
1000,00.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro
1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

comma l lett. b) ed e) cod. proc. pen.

Roma 8.04
014

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