Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32340 del 08/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32340 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAGGIO PASQUALE N. IL 15/07/1960
avverso la sentenza n. 9628/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
07/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;
Data Udienza: 08/04/2014
Considerato che:
Maggio Pasquale ricorre avverso la sentenza,
in data
7.02.2013, della Corte di Appello di Napoli, che ha condannato il
ricorrente alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1000,00
di reclusione per il delitto di rapina e, chiedendone
l’annullamento, deduce illogicità della motivazione.
Il ricorso è manifestamente infondato.
581, lett. c), in relazione all’art. 591 lett. c) cod. proc. pen.,
a fronte delle motivazioni addotte dalla Corte di appello, che non
risultano viziate da illogicità manifeste.
Questa Corte ha stabilito che “La mancanza nell’atto di
impugnazione, dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc.
pen. – compreso quello della specificità dei motivi – rende l’atto
medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a
produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità
di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di
inammissibilità”. (Cass. Pen., sez. l, 22.4.97, Pace, 207648);
Uniformandosi a questo orientamento che il Collegio condivide,
va dichiarata inammissibile l’impugnazione;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso,
si determina equitativamente in Euro 1000,00.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in
favore della Cassa delle ammende.
Roma 8.04.2L14
Esso, infatti è privo della specificità, prescritta dall’art.