Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32339 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32339 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GALLO CASSARINO ANGELO N. IL 07/03/1982
avverso la sentenza n. 19953/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
27/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 08/04/2014

Considerato che:
Gallo Cassarino Angelo ricorre avverso la sentenza, in data
27.05.2013, della Corte di Appello di Torino che ha condannato il
ricorrente alla pena di anni due mesi quattro di reclusione ed
euro 1000,00 di multa per il delitto di rapina e, chiedendone
l’annullamento, deduce nullità della sentenza per carenza e vizio
logico di motivazione.

Esso,

infatti è assolutamente generico e privo della

specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione
all’art. 591 lett. c) cod. proc. pen., a fronte delle motivazioni
addotte dalla Corte di appello, che non risultano viziate da
illogicità manifeste.
Questa Corte ha stabilito che “La mancanza nell’atto di
impugnazione, dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc.
pen. – compreso quello della specificità dei motivi – rende l’atto
medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a
produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità
di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di
inammissibilità”. (Cass. Pen., sez. l, 22.4.97, Pace, 207648);
Uniformandosi a questo orientamento che il Collegio condivide,
va dichiarata inammissibile l’impugnazione;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso,
si determina equitativamente in Euro 1000,00.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in
favore della Cassa delle ammende.
Roma 8.04.2(r4

DEPOi1TATAl

Il ricorso è manifestamente infondato.

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