Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32338 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32338 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DENTI LUCA N. IL 06/05/1975
avverso la sentenza n. 1161/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
02/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 08/04/2014

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Considerato che
Denti Luca ricorre avverso la sentenza, in data 2.07.2013,
della Corte di Appello di Brescia che ha condannato il ricorrente
alla pena di anni cinque mesi sei di reclusione ed euro 2500,00 di
multa per il delitto di rapina e altro e, chiedendone
l’annullamento, deduce violazione art. 606 comma 1 lett. e) cod.
proc. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio.

Esso, infatti è privo della specificità, prescritta dall’art.
581, lett. c), in relazione all’art. 591 lett. c) cod. proc. pen.,
a fronte delle motivazioni addotte dalla Corte di appello, che non
risultano viziate da illogicità manifeste.
Questa Corte ha stabilito che “La mancanza nell’atto di
impugnazione, dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc.
pen. – compreso quello della specificità dei motivi – rende l’atto
medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a
produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità
di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di
inammissibilità”. (Cass. Pen., sez. 1, 22.4.97, Pace, 207648);
Uniformandosi a questo orientamento che il Collegio condivide
e considerato che la Corte, con una motivazione congrua ed
esaustiva, ha fatto buon uso dei criteri di dosimetria della pena,
tenuto conto degli episodi delittuosi contestati, della gravità
della condotta e dell’intensità del dolo, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso,
si determina equitativamente in Euro 1000,00.

PQM

Il ricorso è manifestamente infondato.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in
favore della Cassa delle ammende.

Roma 8.04.2014

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