Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32337 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32337 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CERELLO DOMENICO N. IL 25/12/1974
avverso la sentenza n. 43/2010 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO,
del 18/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 08/04/2014

Considerato che
Cerello Domenico ricorre avverso la sentenza,

in data

18.06.2013, della Corte di Appello di Campobasso, che ha
condannato il ricorrente alla pena di mesi tre di reclusione per i
delitti di cui agli artt. 110, 633 e 639 bis cod. pen. e,
chiedendone l’annullamento, deduce violazione e falsa applicazione
di legge penale in relazione all’art. 157 cod. pen.

Esso, infatti è privo della specificità, prescritta dall’art.
581, lett. c), in relazione all’art. 591 lett. c) cod. proc. pen.,
a fronte delle motivazioni addotte dalla Corte di appello, che non
risultano viziate da illogicità manifeste.
Questa Corte ha stabilito che “La mancanza nell’atto di
impugnazione, dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc.
pen. – compreso quello della specificità dei motivi – rende l’atto
medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a
produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità
di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di
inammissibilità”. (Cass. Pen., sez. l, 22.4.97, Pace, 207648);
Quanto all’invocata prescrizione, la stessa non può dirsi
maturata e, comunque, essendo il ricorso inammissibile, non rileva
in questa sede.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso,
si determina equitativamente in Euro 1000,00.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in
favore della Cassa delle ammende.
Roma 8.04.’014

Il ricorso è manifestamente infondato

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