Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32335 del 08/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32335 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MOFFA PASQUALE N. IL 28/02/1982
avverso la sentenza n. 428/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
31/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;
Data Udienza: 08/04/2014
Considerato che:
Moffa
Pasquale
ricorre
avverso
la
sentenza,
in data
31.01.2013, della Corte di Appello di Bari, che ha condannato il
ricorrente alla pena di anni uno mesi otto di reclusione ed euro
2000,00 di multa per il delitto di ricettazione e, chiedendone
l’annullamento, deduce violazione dell’art. 606 comma 1 lett. c)
ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 192 comma 2 e
Il ricorso è manifestamente infondato
Esso, infatti è privo della specificità, prescritta dall’art.
581, lett. c), in relazione all’art. 591 lett. c) cod. proc. pen.,
a fronte delle motivazioni addotte dalla Corte di appello, che non
risultano viziate da illogicità manifeste.
Invero la Corte, con una motivazione esaustiva e priva di vizi
logici, ha correttamente dosato la pena, riconoscendo le
attenuanti generiche e valutando altresì la personalità del
ricorrente, gravato da numerosi precedenti penali, tali da non
permettere ulteriori sconti di pena. Il tutto nel pieno rispetto
dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
In tema di genericità del ricorso, peraltro, questa Corte ha
stabilito che “La mancanza nell’atto di impugnazione, dei
requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso
quello della specificità dei motivi – rende l’atto medesimo
inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre,
quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere
una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità”.
(Cass. Pen., sez. 1, 22.4.97, Pace, 207648);
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso,
si determina equitativamente in Euro 1000,00.
546 lett. e) cod. proc. pen.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in
favore della Cassa delle ammende.
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Roma 8.04