Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32333 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32333 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPINNATO NICOLA N. IL 28/11/1972
avverso la sentenza n. 3996/2013 TRIBUNALE di PALERMO, del
26/08/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 08/04/2014

Considerato che:
Spinnato Nicola ricorre avverso la sentenza,

in data

26.08.2013, del Tribunale di Palermo, con la quale gli è stata
applicata, sull’accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen.,
la pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all’art. 75
comma 2 d.lgs. 159/2011 e, chiedendone l’annullamento, deduce
violazione ex art. 606 coma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen. per

il ricorso è manifestamente infondato.
“Secondo il consolidato orientamento di questa Corte,
l’obbligo della motivazione, imposto al giudice dall’art. 111
Cost. e dall’art. 125, comma terzo, cod. proc. pen. per tutte le
sentenze, opera anche rispetto a quelle di applicazione della pena
su richiesta delle parti. Tuttavia, in tal caso, esso non può non
essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza
di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il
compito del giudice a una funzione di semplice presa d’atto del
patto concluso tra le parti, lo sviluppo delle linee argomentative
della decisione è necessariamente correlato all’esistenza
dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa
dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione. Ne
consegue che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle
ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. deve essere
accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui
dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti
elementi circa la possibile applicazione di cause di non
punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso
contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione -anche
implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalle leggi
e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di
proscioglimento a norma del citato art. 129. (Cass. Sez. 1″ sent.
n. 752 del 27.1.1999 dep. 22.3.1999 rv 212742). Ancora in tema di
patteggiamento, la motivazione della sentenza in relazione alla
mancanza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 129
cod.proc.pen. può anche essere meramente enunciativa. Invero,

la mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.;

poiché la richiesta di applicazione della pena deve essere
considerata quantomeno come ammissione del fatto (quando non la si
voglia addirittura ritenere ammissione di responsabilità o
implicito riconoscimento di colpevolezza), il giudice deve
pronunciare sentenza di proscioglimento solo se manchi un quadro
probatorio idoneo a definire il fatto come reato o se dagli atti
già risultino elementi tali da imporre di superare la presunzione

formulazione della richiesta di applicazione della pena»”. (Cass.
Sez.5^ sent. n. 4117 del 20.9.1999 dep. 29.9.1999 rv 214478).
“La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su
richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di
proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen., può essere
oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di
motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia
evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui
all’art 129 succitato” (Cass. Pen. sez. 3, 18. 06.99, Bonacchi ed
altro, n. 215071);
Uniformandosi a tale orientamento che Il Collegio condivide,
va dichiarata inammissibile l’impugnazione; peraltro nella
sentenza risulta verificata la insussistenza di elementi che
importino decisioni ex art. 129 cod. proc. pen.;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen.,la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, alla Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in Euro 1500,00;
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
euro 1500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma 8.04.2S 1 4

di colpevolezza che il legislatore ricollega proprio alla

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