Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32332 del 08/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32332 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCATOZZA CASTRESE N. IL 27/11/1950
avverso la sentenza n. 11931/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
11/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;
Data Udienza: 08/04/2014
Considerato che
Scatozza Castrese ricorre avverso la sentenza, in data
11.1.2013, della Corte di Appello di Napoli, che ha condannato il
ricorrente alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed
euro 400,00 di multa per il delitto di ricettazione e, chiedendone
l’annullamento, deduce violazione art. 606 comma l lett. e) e
l’omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Esso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581,
lett. c), in relazione all’art 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle
motivazioni svolte dal giudice d’appello, che non risultano
viziate da illogicità manifeste, e che hanno censurato le
doglianze avanzate dal ricorrente e riproposte nel presente
ricorso.
Questa corte ha stabilito che “La
impugnazione
dei
mancanza
nell’atto
prescritti dall’art.
requisiti
581
di
cod.
proc. pen. – compreso quello della specificità dei motivi- rende
l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado
giudizio
ricollega
ed
la
a
quindi,
produrre,
possibilità
dalla dichiarazione
di
di
quegli effetti cui si
emettere una pronuncia diversa
di inammissibilità”. (Cass. pen., sez l,
22.4.97, Pace, 207648).
In ogni caso nel ricorso si prospettano esclusivamente
valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è
pervenuto il giudice d’appello con motivazioni congrue ed
esaustive, previo specifico esame degli argomenti difensivi
attualmente riproposti;
Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di
legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia
conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da
vizi logici, come nel caso di specie. (Cass. pen. sez. un., 24
novembre 1999, Spina, 214794);
Quanto alla prescrizione, la stessa non può dirsi maturata in
appello, considerato che al normale termine, vanno sommati mesi
Il ricorso è manifestamente infondato.
sette e giorni 9 di sospensione, sì da essere maturata il
2.06.2013.
Poiché il ricorso è inammissibile, la prescrizione in questa
sede non può essere rilevata.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
si determina equitativamente in Euro 1000,00
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in
favore del a Cassa delle ammende.
Roma 8.04.’114
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso,