Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32331 del 08/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32331 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LEVAKOVIC ALDO N. IL 02/08/1968
DI ROCCO SILVANA N. IL 29/08/1972
avverso la sentenza n. 1781/2009 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 07/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;
Data Udienza: 08/04/2014
Considerato che
Di Rocco Silvana e Levakovic Aldo ricorrono avverso la
sentenza, in data 7.11.2012, della Corte di Appello di L’Aquila,
che ha condannato i ricorrenti alla pena di anni uno mesi uno e
giorni dieci di reclusione ed euro 666,66 di multa ciascuno e,
chiedendone l’annullamento, deducono violazione art. 606 comma l
lett. b) ed e) cod. proc. pen. per erronea applicazione dell’art.
Esso, infatti è privo della specificità, prescritta dall’art.
581, lett. c), in relazione all’art. 591 lett. c) cod. proc. pen.,
a fronte delle motivazioni addotte dalla Corte di appello, che non
risultano viziate da illogicità manifeste.
Invero la Corte ha, con una motivazione esaustiva e priva di
vizi logici, correttamente applicato ai ricorrenti la recidiva
reiterata ed infraquinquennale a causa dei numerosi precedenti
penali per delitti contro il patrimonio a carico di entrambi.
In ordine alla genericità del ricorso, questa Corte ha
stabilito che “La mancanza nell’atto di impugnazione, dei
requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso
quello della specificità dei motivi – rende l’atto medesimo
inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre,
quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere
una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammisibilità”.
(Cass. Pen., sez. l, 22.4.97, Pace, 207648);
Uniformandosi a questo orientamento che il Collegio condivide,
va dichiarata inammissibile l’impugnazione;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali
nonché, ciascuno, al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro
1000,00.
99 comma 4 cod. pen. e omessa motivazione sul punto.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di curo
1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma 8.04 2014