Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32329 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32329 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PATRIARCA LUCA N. IL 26/11/1981
avverso la sentenza n. 1123/2009 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 19/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 08/04/2014

Considerato che
Patriarca Luca

ricorre

avverso

la

sentenza,

in data

19.11.2012, della Corte di Appello de L’Aquila, che ha condannato
il ricorrente alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 400,00
di multa per il delitto di danneggiamento e altro e, chiedendone
l’annullamento, si duole di omessa motivazione ex art. 606 comma 1
lett. e) cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento

Il ricorso è manifestamente infondato.
Esso, infatti è privo della specificità, prescritta dall’art.
581, lett. c), in relazione all’art. 591 lett. c) cod. proc. pen.,
a fronte delle motivazioni addotte dalla Corte di appello, che non
risultano viziate da illogicità manifeste.
Invero la Corte, con una motivazione esaustiva e priva di
vizi, ha correttamente escluso la scriminante invocata e ha
congruamente dosato la pena, escludendo le citate attenuanti in
virtù delle precedenti condanne riportate dal ricorrente per
delitti contro la persona e il patrimonio.
Questa Corte ha stabilito che “La mancanza nell’atto di
impugnazione, dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc.
pen. – compreso quello della specificità dei motivi – rende l’atto
medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a
produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità
di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di
inammissibilità”. (Cass. Pen., sez. l, 22.4.97, Pace, 207648);
“Ai fini dell’applicabilità delle circostanze attenuanti
generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve
riferirsi ai parametri di cui all’art. 133 del codice penale, ma
non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo
sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare
riferimento (gravità del fatto e comportamento processuale degli
imputati come ben indicato a pag. 8 dell’impugnata sentenza; si
veda sul punto Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004 Ud. – dep.
25/01/2005 – Rv. 230691; Sez. 6, Sentenza n. 34364 del 16/06/2010
Ud. – dep. 23/09/2010 – Rv. 248244). Inoltre, sempre secondo i

dello stato di necessità e alla quantificazione della pena.

principi di questa Corte — condivisi dal Collegio – ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al
diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice
non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi
prospettati dall’imputato essendo sufficiente che egli spieghi e
giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla
legge con l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione

Sez. 1, Sentenza n. 3772 del 11/01/1994 Ud. – dep. 31/03/1994 Rv. 196880; Sez. 1, Sentenza n. 1666 del 11/12/1996 Ud. -dep.
21/02/1997 – Rv. 206936; Sez. 2, Sentenza n. 106 del 04/11/2009
Ud. – dep. 07/01/2010 – Rv. 246045). Infine, per la concessione o
il diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può
limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art.
133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare
o meno il riconoscimento del beneficio,sicché anche un solo
elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del
reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere
sufficiente in tal senso (Sez. 2, Sentenza n. 3609 del 18/01/2011
Ud. – dep.01/02/2011 – Rv. 249163)” (Cass. Pen. sez. II,
2207/2013, Capasso).
Uniformandosi a questo orientamento che il Collegio condivide,
va dichiarata inammissibile l’impugnazione;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso,
si determina equitativamente in Euro 1000,00.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in
favore della Cassa delle ammende.
Roma 8.04.2014

delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo. (Si vedano

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