Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32328 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32328 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANGIARUGA SALVATORE N. IL 19/04/1968
avverso la sentenza n. 100/2009 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 06/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 08/04/2014

Considerato che:
Mangiaruga Salvatore ricorre avverso la sentenza, in data
6.12.2012, della Corte di Appello di Reggio Calabria, che ha
condannato il ricorrente alla pena di anni due di reclusione ed
euro 1000,00 di multa per il delitto di ricettazione e,
chiedendone l’annullamento, deduce inosservanza o erronea
applicazione della legge penale in ordine alla qualificazione

attenuanti generiche e alla quantificazione della pena.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Invero la Corte di Appello ha correttamente inquadrato il
fatto ascritto al ricorrente come ricettazione, atteso che il
consolidato orientamento giurisprudenziale stabilisce che “Ai fini
della configurabilità del reato di ricettazione, la prova
dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base
dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della
cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di
occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede”
(Cass. sez. Il, 27.2.1997), come avvenuto nel caso di specie.
Quanto poi alla concessione delle attenuanti generiche e alla
quantificazione della pena va ricordato che “Ai fini
dell’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui
all’art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri
di cui all’art. 133 del codice penale, ma non è necessario, a tale
fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a
quale di esso ha inteso fare riferimento (gravità del fatto e

giuridica del fatto di reato, alla mancata concessione delle

comportamento processuale degli imputati come ben indicato a pag.
8 dell’impugnata sentenza; si veda sul punto ad esempio Sez. 2,
Sentenza n. 2285 del 11/10/2004 Ud. – dep. 25/01/2005 – Rv.
230691; Sez. 6, Sentenza n. 34364 del 16/06/2010 Ud. – dep.
23/09/2010 – Rv. 248244). Inoltre, sempre secondo i principi di
questa Corte — condivisi dal Collegio – ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della

A

concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a
prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati

dall’imputato essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi
l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con
l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle
circostanze, ritenute di preponderante rilievo, come nell’ipotesi
in cui è stata considerata corretta la motivazione del giudice di
merito che aveva ritenuto che non potessero concedersi le
attenuanti generiche in relazione alla gravità del fatto e ai

Ud. – dep. 31/03/1994 – Rv. 196880; Sez. l, Sentenza n. 1666 del
11/12/1996 Ud. -dep. 21/02/1997 – Rv. 206936; Sez. 2, Sentenza n.
106 del 04/11/2009 Ud. – dep. 07/01/2010 – Rv. 246045). Infine,
per la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti
generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli
elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene
prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del
beneficio,sicché anche un solo elemento attinente alla personalità
del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di
esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2,
Sentenza n. 3609 del 18/01/2011 Ud. – dep.01/02/2011 – Rv.
249163)” (Cass. Pen. sez. Il, 2207/2013, Capasso).
Uniformandosi a questo orientamento che il Collegio condivide,
va dichiarata inammissibile l’impugnazione;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso,
si determina equitativamente in Euro 1000,00.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in
favore della Cassa delle ammende.
Roma 8.04.

14

precedenti penali (Si veda Sez. l, Sentenza n. 3772 del 11/01/1994

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