Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32327 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32327 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRECO EMANUELA N. IL 02/07/1974
avverso la sentenza n. 2559/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
28/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 08/04/2014

Considerato che:
Greco Emanuela ricorre avverso

la

sentenza,

in data

28.05.2013, della Corte di Appello di Catania che ha condannato la
ricorrente alla pena di anni due mesi due di reclusione ed euro
1500,00 di multa per il delitto di ricettazione e, chiedendone
l’annullamento, deduce violazione art. 606 comma l lett. e) cod.
proc. pen. in relazione alla mancata concessione delle attenuanti

Il ricorso è manifestamente infondato.
Esso, infatti è privo della specificità, prescritta dall’art.
581, lett. c), in relazione all’art. 591 lett. c) cod. proc. pen.,
a fronte delle motivazioni addotte dalla Corte di appello, che non
risultano viziate da illogicità manifeste.
Invero la Corte ha correttamente utilizzato i criteri di
dosimetria della pena di cui all’art. 133 cod. pen., escludendo le
citate attenuanti in considerazione non solo della gravità del
fatto contestato, ma anche dei precedenti penali a suo carico.
Parimenti, idonea appare anche la pena irrogata.
Questa Corte ha stabilito che “La mancanza nell’atto di
impugnazione, dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc.
pen. – compreso quello della specificità dei motivi – rende l’atto
medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a
produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità
di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di
inammissibilità”. (Cass. Pen., sez. 1, 22.4.97, Pace, 207648);
“Ai fini dell’applicabilità delle circostanze attenuanti
generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve
riferirsi ai parametri di cui all’art. 133 del codice penale, ma
non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo
sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare
riferimento (gravità del fatto e comportamento processuale degli
imputati come ben indicato a pag. 8 dell’impugnata sentenza; si
veda sul punto Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004 Ud. – dep.
25/01/2005 – Rv. 230691; Sez. 6, Sentenza n. 34364 del 16/06/2010
Ud. – dep. 23/09/2010 Rv. 248244). Inoltre, sempre secondo la

generiche e alla quantificazione della pena.

giurisprudenza consolidata di questa Corte – condivisa dal
Collegio ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della
motivazione in ordine al diniego della concessione delle
attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in
considerazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato
essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l’uso del
potere discrezionale conferitogli dalla legge con l’indicazione

ritenute di preponderante rilievo. (Si vedano Sez. 1, Sentenza n.
3772 del 11/01/1994 Ud. – dep. 31/03/1994 – Rv. 196880; Sez. l,
Sentenza n. 1666 del 11/12/1996 Ud. -dep. 21/02/1997 – Rv. 206936;
Sez. 2, Sentenza n. 106 del 04/11/2009 Ud. – dep. 07/01/2010 – Rv.
246045). Infine, per la concessione o il diniego delle circostanze
attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame,
tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che
ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento
del beneficio,sicché anche un solo elemento attinente alla
personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità
di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2,
Sentenza n. 3609 del 18/01/2011 Ud. – dep.01/02/2011 – Rv.
249163)” (Cass. Pen. sez. II, 2207/2013, Capasso).
Uniformandosi a questi orientamenti che il Collegio condivide,
va dichiarata inammissibile l’impugnazione;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso,
si determina equitativamente in Euro 1000,00
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in
favore della Cassa delle ammende.

delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze,

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