Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32326 del 08/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32326 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGNO RITA N. IL 14/07/1972
avverso la sentenza n. 5960/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
04/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;
Data Udienza: 08/04/2014
Considerato che:
Ragno Rita ricorre avverso la sentenza, in data 4.02.2013,
della Corte di Appello di Roma, che ha condannato la ricorrente
alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa per il
delitto di ricettazione e, chiedendone l’annullamento, deduce
violazione di legge penale in relazione all’art. 133 cod. pen.
Il ricorso è manifestamente infondato.
581, lett. c), in relazione all’art. 591 lett. c) cod. proc. pen.,
a fronte delle motivazioni addotte dalla Corte di appello, che non
risultano viziate da illogicità manifeste.
Questa Corte ha stabilito che “La mancanza nell’atto di
impugnazione, dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc.
pen. – compreso quello della specificità dei motivi – rende l’atto
medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a
produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità
di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di
inammissibilità”. (Cass. Pen., sez. l, 22.4.97, Pace, 207648);
La Corte d’appello ha correttamente dosato la pena inflitta
all’imputato, e , conseguentemente, ha fatto buon uso dei
parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., non potendosi
determinare una pena inferiore, tenuto conto dei precedenti a
carico della Ragno e di altre circostanze emerse negli atti del
processo, che attestano la negativa personalità della ricorrente.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso,
si determina equitativamente in Euro 1000,00.
Esso, infatti, è privo della specificità, prescritta dall’art.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in
favore della Cassa delle ammende.
014
Roma 8.0