Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32325 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32325 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LA ROSA ADRIANO N. IL 17/02/1972
avverso la sentenza n. 662/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
23/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 08/04/2014

Considerato che
La Rosa Adriano ricorre avverso la sentenza, in data
23.01.2013, della Corte di Appello di Roma che ha condannato il
ricorrente alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 100,00 di
multa per il delitto di tentata estorsione e, chiedendone
l’annullamento deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione
della legge penale in relazione alla mancata assoluzione per il

Il ricorso è manifestamente infondato.
Esso, infatti è privo della specificità, prescritta dall’art.
581, lett. c), in relazione all’art. 591 lett. c) cod. proc. pen.,
a fronte delle motivazioni addotte dalla Corte di appello, che non
risultano viziate da illogicità manifeste.
Invero, la Corte, con una motivazione sintetica ma esaustiva,
ha ritenuto provato il tentativo di estorsione sulla base della
minaccia prospettata dal ricorrente, subordinata alla restituzione
del bene.
Questa Corte ha stabilito che “La mancanza nell’atto di
impugnazione, dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc.
pen. – compreso quello della specificità dei motivi – rende l’atto
medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a
produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità
di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione

di

inammissibilità”. (Cass. Pen., sez. l, 22.4.97, Pace, 207648);
Uniformandosi a questo orientamento che il Collegio condivide,
va dichiarata inammissibile l’impugnazione;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso,
si determina equitativamente in Euro 1000,00.

PQM

fatto contestato.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

al

pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in
favore della Cassa delle ammende.

Roma 8.04 014

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