Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32324 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32324 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EL ADNANI ABDESLAM N. IL 05/02/1986
avverso la sentenza n. 8607/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
06/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 08/04/2014

Considerato che
El Adnan; Abdersilam ricorre avverso la sentenza, in data
6.05.2013, della Corte di Appello di Roma che ha condannato il
ricorrente alla pena di anni due di reclusione ed euro 300,00 di
multa per il delitto di rapina e, chiedendone l’annullamento,
deduce violazione art. 606 comma l lett. b) cod. proc. pen. e
mancata declaratoria di proscioglimento ex art. 129 cod. proc.

Il ricorso è manifestamente infondato.
Esso, infatti è privo della specificità, prescritta dall’art.
581, lett. c), in relazione all’art. 591 lett. c) cod. proc. pen.,
a fronte delle motivazioni addotte dalla Corte di appello, che non
risultano viziate da illogicità manifeste.
Invero la Corte, con un’ampia ed esaustiva motivazione, ha
proposto una corretta ricostruzione dei fatti che ha permesso di
ritenere provata la penale responsabilità del ricorrente in ordine
al delitto contestato (p. 3-5 impugnata sentenza)
In ordine alla genericità del ricorso, questa Corte ha
stabilito che “La mancanza nell’atto di impugnazione, dei
requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso
quello della specificità dei motivi – rende l’atto medesimo
inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre,
quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere
una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità”.
(Cass. Pen., sez. 1, 22.4.97, Pace, 207648);
Uniformandosi a questo orientamento che il Collegio condivide,
va dichiarata inammissibile l’impugnazione;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso,
si determina equitativamente in Euro 1000,00.

pen., sostenendo che il fatto reato non sussiste.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in
favore della Cassa delle ammende.

Roma 8.0 2014

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