Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32323 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32323 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PLUTINO BRUNO N. IL 15/06/1972
avverso la sentenza n. 679/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
26/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 08/04/2014

Considerato che
Plutino Bruno ricorre avverso la sentenza, in data 26.10.2012,
della Corte di Appello di Ancona, che ha condannato il ricorrente
alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 400,00 di multa per
il delitto di truffa, e, chiedendone l’annullamento, deduce
violazione art. 606 comma l lett. e ) cod. proc. pen. per mancanza
e o contraddittorietà della motivazione.

Esso, infatti è privo della specificità, prescritta dall’art.
581, lett. c), in relazione all’art. 591 lett. c) cod. proc. pen.,
a fronte delle motivazioni addotte dalla Corte di appello, che non
risultano viziate da illogicità manifeste.
Invero la Corte di appello, con una motivazione congrua ed
esaustiva, ha fatto proprie le conclusioni del giudice di primo
grado, in base alle quali, grazie alle dichiarazioni testimoniali
e agli accertamenti effettuati è stata ritenuta provata la truffa
ascritta al ricorrente.
Questa Corte ha stabilito che “La mancanza nell’atto di
impugnazione, dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc.
pen. – compreso quello della specificità dei motivi – rende l’atto
medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a
produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità
di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di
inammissibilità”. (Cass. Pen., sez. l, 22.4.97, Pace, 207648);
Uniformandosi a questo orientamento che il Collegio condivide,
va dichiarata inammissibile l’impugnazione;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso,
si determina equitativamente in Euro 1000,00.

Il ricorso è manifestamente infondato.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in
favore della Cassa delle ammende.

Roma 8.0 2014

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