Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32322 del 08/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32322 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LOMBARDI MATTEO N. IL 04/01/1981
avverso la sentenza n. 97/2013 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 24/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;
Data Udienza: 08/04/2014
Considerato che:
Lombardi
Matteo
ricorre
avverso
la
sentenza,in
data
24.01.2013, della Corte di Appello di Leccerne ha condannato il
ricorrente alla pena di anni uno mesi sei di reclusione ed euro
1200,00 di multa per i delitti di ricettazione e altro e,
chiedendone l’annullamento, deduce mancanza e manifesta illogicità
della motivazione ed erronea applicazione della legge penale in
concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Esso, infatti è privo della specificità, prescritta dall’art.
581, lett. c), in relazione all’art. 591 lett. c) cod. proc. pen.,
a fronte delle motivazioni addotte dalla Corte di appello, che non
risultano viziate da illogicità manifeste.
Questa Corte ha stabilito che “La mancanza nell’atto di
impugnazione, dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc.
pen. – compreso quello della specificità dei motivi – rende l’atto
medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a
produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità
di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di
inammissibilità”. (Cass. Pen., sez. 1, 22.4.97, Pace, 207648);
“Ai fini dell’applicabilità delle circostanze attenuanti
generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve
riferirsi ai parametri di cui all’art. 133 del codice penale, ma
non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo
sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare
relazione all’affermazione di responsabilità e alla negata
riferimento (gravità del fatto e comportamento processuale degli
imputati come ben indicato a pag. 8 dell’impugnata sentenza; si
veda sul punto ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004
Ud. – dep. 25/01/2005 – Rv. 230691; Sez. 6, Sentenza n. 34364 del
16/06/2010 Ud. – dep. 23/09/2010 – Rv. 248244). Inoltre, sempre
secondo i principi di questa Corte — condivisi dal Collegio – ai
fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al
diniego della concessione delle attenuanti generiche, il
giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli
T:i
elementi prospettati dall’imputato essendo sufficiente che egli
spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli
dalla legge con l’indicazione delle ragioni ostative alla
concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo,
come nell’ipotesi in cui la Corte ha considerato corretta la
motivazione con cui il giudice di merito aveva ritenuto che non
potessero concedersi le attenuanti generiche in relazione alla
Sentenza n. 3772 del 11/01/1994 Ud. – dep. 31/03/1994 – Rv.
196880; Sez. l, Sentenza n. 1666 del 11/12/1996 Ud. -dep.
21/02/1997 – Rv. 206936; Sez. 2, Sentenza n. 106 del 04/11/2009
Ud. – dep. 07/01/2010 – Rv. 246045). Infine, per la concessione o
il diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può
limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art.
133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare
o meno il riconoscimento del beneficio,sicché anche un solo
elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del
reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere
sufficiente in tal senso (Sez. 2, Sentenza n. 3609 del 18/01/2011
Ud. – dep.01/02/2011 – Rv. 249163)” (Cass. Pen. sez. II,
2207/2013, Capasso).
Uniformandosi a questo orientamento che il Collegio condivide,
va dichiarata inammissibile l’impugnazione;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso,
si determina equitativamente in Euro 1000,00.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in
favore della Cassa delle ammende.
Roma 8.04.2
gravità del fatto e ai precedenti penali (Si vedano Sez. l,