Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32321 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32321 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SARR OUMAR N. IL 03/04/1967
avverso la sentenza n. 1731/2009 CORTE APPELLO di MESSINA, del
27/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 08/04/2014

t

Considerato che:
Sarr Oumar ricorre avverso la sentenza, in data 27.03.2013,
della Corte di Appello di Messina con la quale è stato condannato
alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 300,00 di multa per i
delitti di cui all’art. 474 e 648 cod. pen., con conseguente
concessione del beneficio della sospensione condizionale delle
pena. Chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato il

relazione all’art. 62 n. 4 cod. pen. nonché mancanza ed illogicità
della motivazione.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Esso, infatti è privo della specificità, prescritta dall’art.
581, lett. c), in relazione all’art. 591 lett. c) cod. proc. pen.,
a fronte delle motivazioni addotte dalla Corte di appello, che non
risultano viziate da illogicità manifeste.
Invero, i giudici di secondo grado, con una motivazione
esaustiva e priva di vizi logici, hanno dato contezza
dell’esclusione dell’attenuante invocata, posto che l’elemento
della “speciale tenuità” era già stato valutato in primo grado per
configurare l’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 cod. pen.
Questa Corte ha stabilito che “La mancanza nell’atto di
impugnazione, dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc.
pen. – compreso quello della specificità dei motivi – rende l’atto
medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a
produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità
di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di
inammissibilità”. (Cass. Pen., sez. l, 22.4.97, Pace, 207648.
Uniformandosi a questo orientamento che il Collegio condivide,
va dichiarata inammissibile l’impugnazione;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso,
si determina equitativamente in Euro 1000,00.

ricorrente deduce erronea applicazione di legge penale in

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in
favore della Cassa delle ammende.

Roma 8.04.2

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