Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32320 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32320 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KANDJI CHEIKH N. IL 02/01/1960
avverso la sentenza n. 888/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del
21/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 08/04/2014

Considerato che
Kandji Cheikh ricorre avverso la sentenza, in data 21.05.2013,
della Corte di Appello di Genova, con la quale il ricorrente è
stato condannato alla pena di mesi uno e giorni quindici di
reclusione ed euro 90,00 di multa per il delitto di ricettazione
e, chiedendone l’annullamento, deduce violazione ex art. 606 comma
l lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla quantificazione della

Il ricorso è manifestamente infondato.
Invero, nell’impugnata sentenza, risulta evidente il corretto
utilizzo, da parte dei giudici, dei criteri di dosimetria della
pena di cui all’art. 133 cod. pen., atteso che, con una
motivazione esaustiva e priva di vizi logici, hanno dato contezza
dell’esclusione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.,
nonché delle attenuanti generiche.
Questa Corte ha stabilito che “Deve ritenersi adempiuto
l’obbligo di motivazione del giudice di merito sulla
determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano
indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o
determinanti nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione
di tutti i criteri di cui all’ art. 133 cod. pen.” (Sez. l,
Sentenza n. 3155 del 25/09/2013).
“Ai fini dell’applicabilità delle circostanze attenuanti
generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve
riferirsi ai parametri di cui all’art. 133 del codice penale, ma
non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo
sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare
riferimento (gravità del fatto e comportamento processuale degli
imputati come ben indicato a pag. 8 dell’impugnata sentenza; si
vedano sul punto Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004 Ud. dep. 25/01/2005 – Rv. 230691; Sez. 6, Sentenza n. 34364 del
16/06/2010 Ud. – dep. 23/09/2010 – Rv. 248244). Inoltre, sempre
secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte — condivisa
dal Collegio – ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della
motivazione in ordine al diniego della concessione delle

pena.

attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in
considerazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato
essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l’uso del
potere discrezionale conferitogli dalla legge con l’indicazione
delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze,
ritenute di preponderante rilievo (Si veda Sez. l, Sentenza n.
3772 del 11/01/1994 Ud. – dep. 31/03/1994 – Rv. 196880; Sez. l,

Sez. 2, Sentenza n. 106 del 04/11/2009 Ud. – dep. 07/01/2010 – Rv.
246045). Infine, per la concessione o il diniego delle circostanze
attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame,
tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che
ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento
del beneficio,sicché anche un solo elemento attinente alla
personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità
di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2,
Sentenza n. 3609 del 18/01/2011 Ud. – dep.01/02/2011 – Rv.
249163)” (Cass. Pen. sez. II, 2207/2013, Capasso).
Uniformandosi a questo orientamento che il Collegio condivide,
va dichiarata inammissibile l’impugnazione;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso,
si determina equitativamente in Euro 1000,00
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in
favore della Cassa delle ammende.
Roma 8.04 014

Sentenza n. 1666 del 11/12/1996 Ud. -dep. 21/02/1997 – Rv. 206936;

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