Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3232 del 08/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 3232 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: MACCHIA ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
STERI ANTONINO N. IL 28/01/1986
STERI DANIELE N. IL 30/04/1989
avverso la sentenza n. 4000/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 14/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA
0101 2
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per . 2bk ,14,2~ vprk,h7?,./1 I) diA7 -1-G2 -‘1(9

o

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 08/01/2014

Con sentenza del 14 gennaio 2013, la Corte di appello di Palermo ha ridotto la
pena inflitta in primo grado a STERI Antonino ad anni quattro e mesi sei di
reclusione ed euro 1.200 di multa e confermato la pena inflitta in primo grado a
STERI Daniele in anni tre di reclusione ed euro 600 di multa quali imputati di rapina
aggravata ed altro.
Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati predetti i quali
rassegnano motivi analoghi e nella sostanza riproduttivi delle medesime censure già
devolute ai giudici del’appello e da questi motivatamente disattese. In particolare,
lamentano che nella specie, tenuto conto della presenza delle forze dell’ordine sia
stata ritenuta l’ipotesi della rapina consumata e non di quella tentata e si lamenta
quanto a STERI Antonino la sussistenza della contravvenzione di porto di strumento
atto ad offendere, e la mancata concessione delle attenuanti generiche, oltre che, per
entrambi, la eccessività del trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è palesemente inammissibile per aspecificità (oltre che manifesta
infondatezza) dei relativi motivi, in quanto i ricorrenti si sono limitati a rievocare
medesimi punti a suo tempo posti a base dei motivi di appello, senza sottoporre ad
autonoma ed argomentata critica impugnatoria, la puntuale ed esauriente motivazione
esibita sulle medesime questioni dai giudici del gravame, i quali hanno fatto corretta
applicazione dei principi di diritto più volti affermati da questa Corte, tanto in punto
di consumazione del delitto di rapina, che in merito alla concessione delle attenuanti
generiche ed alla dosimetria del trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo
all’onere di motivazione sul punto. La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai
da tempo consolidata nell’affermare che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso
per cassazione fondato su motivi che riproducono le stesse ragioni già discusse e
ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non
specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non
solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che
conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità
della impugnazione (Cass., Sez. I, 30 settembre 2004, Burzotta; Cass., Sez. VI, 8
ottobre 2002, Notaristefano; Cass., Sez. W, 11 aprile 2001 Cass., Sez. IV, 29 marzo
2000, Barone; Cass., Sez. IV, 18 settembre 1997, Ahmetovic).
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 ciascuno alla luce dei
principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

1

OSSERVA

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di euro mille in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 gennaio 2014
Il Presiden

_. )

Il Consigli r estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA