Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32319 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32319 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LUCCHESI SIMONE N. IL 01/09/1984
avverso l’ordinanza n. 3860/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
17/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 08/04/2014

Considerato che:
Simone

Lucchesi
lV4.09.2012,

ricorre

avverso

l’ordinanza,

in

data

della Corte di Appello di Milano, con la quale è stata

dichiarata l’inammissibilità dell’atto di appello proposto dal
ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Vigevano, e,
chiedendone l’annullamento, deduce violazione e falsa applicazione
di legge penale processuale in relazione all’art. 581 lett. c)

Il ricorso è manifestamente infondato.
Esso, infatti è privo della specificità, prescritta dall’art.
581, lett. c), in relazione all’art. 591 lett. c) cod. proc. pen.,
a fronte delle motivazioni addotte dalla Corte di appello, che non
risultano viziate da illogicità manifeste.
Invero, la Corte ha congruamente valutato inammissibile
l’impugnazione proposta, atteso che il ricorrente ha impugnato la
sentenza avanzando censure sulle quali il giudice di primo grado
ha ampiamente motivato con censure assolutamente generiche.
Questa Corte ha stabilito che “La mancanza nell’atto di
impugnazione, dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc.
pen. – compreso quello della specificità dei motivi – rende l’atto
medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a
produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità
di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di
inammissibilità”. (Cass. Pen., sez. 1, 22.4.97, Pace, 207648);
Uniformandosi a questo orientamento che il Collegio condivide,
va dichiarata inammissibile l’impugnazione;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso,
si determina equitativamente in Euro 1000,00.

cod. proc. pen.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in
favore della Cassa delle ammende.

Roma 8.04.20

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