Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32318 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32318 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCARCIA EMANUELE N. IL 19/08/1979
avverso la sentenza n. 477/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 22/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 08/04/2014

Considerato che:
Scarcia Emanuele ricorre avverso la sentenza,
in data
irmftm°
22.01.2013, della Corte di Appello di Lecce,flbhe ha condannato il
ricorrente alla pena di euro 200,00 di multa per i reati di cui
agli artt. 633 e 639 bis cod. pen., e, chiedendone l’annullamento,
deduce violazione art. 606 comma l lett. e) cod. proc. pen.
Il ricorso è manifestamente infondato.

581, lett. c), in relazione all’art. 591 lett. c) cod. proc. pen.,
a fronte delle motivazioni addotte dalla Corte di appello, che non
risultano viziate da illogicità manifeste.
Invero, la Corte, con una motivazione esaustiva e priva di
vizi logici, ha ritenuto provati i reati ascritti al ricorrente,
escludendo correttamente lo stato di necessità invocato e le altre
censure riproposte in questa sede in modo del tutto generico.
Questa Corte ha stabilito che “La mancanza nell’atto di
impugnazione, dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc.
pen. – compreso quello della specificità dei motivi – rende l’atto
medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a
produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità
di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di
inammissibilità”. (Cass. Pen., sez. l, 22.4.97, Pace, 207648);
Uniformandosi a questo orientamento che il Collegio condivide,
va dichiarata inammissibile l’impugnazione;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

Esso, infatti è privo della specificità, prescritta dall’art.

nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso,
si determina equitativamente in Euro 1000,00.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in
favore della Cassa delle ammende.

41

Roma 8.0
14

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