Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32317 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32317 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
JUSSI DANILO N. IL 11/06/1983
avverso la sentenza n. 1946/2012 TRIBUNALE di PADOVA, del
17/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 08/04/2014

Considerato che:
Jussi Danilo ricorre avverso la sentenza, in data 17.05.2013,
del Tribunale di Padova, con la quale gli è stata applicata,
sull’accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di
mesi uno di reclusione ed euro 100,00 di multa per il delitto di
ricettazione ed altro e, chiedendo l’annullamento del
provvedimento impugnato, deduce violazione dell’art. 606 comma l

proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Questa Corte ha stabilito: “La sentenza del giudice di merito
che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che
ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all’art. 129
cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità,
sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo
della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle
cause di non punibilità di cui all’art 129 succitato” (Cass. Pen.
sez. 3, 18. 06.99, Bonacchi ed altro, n. 215071);
“Sempre secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità,
(cfr. da ultimo Cass. 17.4.2011 n. 6455), in caso di
patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p.,l’accordo intervenuto
esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza
che lo recepisce sia da considerare sufficientemente motivata con
una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo
d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della
qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129
c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi
previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata
ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Cass. 27 settembre
1994, n. 3980; più di recente, Cass. 13 luglio 2006, n. 34494)[…]
In sostanza, l’esigenza minima di motivazione della sentenza a
seguito di “patteggiamento” della pena può ritenersi adempiuta, in
relazione all’assenza di cause di proscioglimento di cui all’art.
129 c.p.p., dal semplice testuale rinvio al medesimo articolo, il
cui contenuto entra in tal modo a far parte per

relationem

del

lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione al mancato

ragionamento decisorio ed esprime l’avvenuta verifica, da parte
del giudice, dell’inesistenza di motivi di non punibilità, senza
che occorra una ulteriore e più analitica disanima, purché dal
testo della sentenza medesima non emergano in modo positivo
elementi di segno contrario”. (Cass. Pen., sez. III, 3715/2013,
Chukwunonso).
Uniformandosi a tale orientamento che Il Collegio condivide,

sentenza risulta verificata la insussistenza di elementi che
importino decisioni ex art. 129 cod. proc. pen.;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen.,la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, alla Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in Euro 1500,00;

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
euro 1500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma 8.042U:
1

va dichiarata inammissibile l’impugnazione; peraltro nella

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