Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32316 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32316 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARCHESE ANGELO N. IL 05/01/1953
avverso la sentenza n. 2485/2010 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 23/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 08/04/2014

Considerato che:
Marchese Angelo ricorre avverso la sentenza,

in data

23.05.2013, della Corte di Appello di Reggio Calabria, che ha
condannato il ricorrente alla pena di anni due di reclusione ed
euro 900,00 di multa per i delitti di truffa e altro; il
ricorrente, peraltro, non ha presentato i motivi.
Il ricorso è pertanto inammissibile.

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso,
si determina equitativamente in Euro 500,00.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in
favore della Cassa delle ammende.
Roma 8.04 014

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.pen., la

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