Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32315 del 08/04/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 32315 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NINONA’ GIORDANO N. IL 24/06/1990
avverso la sentenza n. 105/2013 TRIBUNALE di CAMERINO, del
12/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 08/04/2014

Considerato che:
Ninonà Giordano ricorre avverso la sentenza,

in data

43,04.2013, del Tribunale di Camerino, con la quale gli è stata1

-911—

applicata, sull’accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen.,
la pena di mesi due di reclusione, con sospensione condizionale,
per il delitto di danneggiamento e, chiedendo l’annullamento della
sentenza impugnata, deduce estinzione del reato per remissione di

Il ricorso è fondato.
Invero, questa Corte ha stabilito che “E ammissibile il
ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel
processo la remissione della querela, ritualmente accettata,
intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del
termine per la presentazione dell’impugnazione.” (Sez. 6,
Sentenza n. 2248 del 13/01/2011)
Uniformandosi a questo orientamento che il collegio condivide
annulla la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
remissione di querela.

PQM
Abet~~
Annulla la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
remissione di querela. Condanna Ninonà Giordano al pagamento delle
spese processuali.
Roma 8.04.2

querela.

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