Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32313 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32313 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE ROSE PASQUALE N. IL 27/02/1951
avverso la sentenza n. 3071/2012 TRIBUNALE di COSENZA, del
29/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 08/04/2014

Considerato che:
De Rose Pasquale ricorre avverso la sentenza, in data
29.03.2013, del tribunale Monocratico di Cosenza con la quale,
sull’accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., gli è stata
applicata la pena di mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di
multa per il delitto di ricettazione e, chiedendo l’annullamento
del provvedimento impugnato, deduce omessa motivazione in ordine

pen.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, (cfr. da
ultimo Cass. 17.4.2011 n. 6455), in caso di patteggiamento ai
sensi dell’art. 444 c.p.p.,l’accordo intervenuto esonera l’accusa
dall’onere della prova e comporta che la sentenza che lo recepisce
sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta
descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con
l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di
esso, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la
ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica
della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui
all’art. 27 Cost. (Cass. 27 settembre 1994, n. 3980; più di
recente, Cass. 13 luglio 2006, n. 34494)[…] In sostanza,
l’esigenza minima di motivazione della sentenza a seguito di
“patteggiamento” della pena può ritenersi adempiuta, in relazione
all’assenza di cause di proscioglimento di cui all’art. 129
c.p.p., dal semplice testuale rinvio al medesimo articolo, il cui
contenuto entra in tal modo a far parte

per relationem

del

ragionamento decisorio ed esprime l’avvenuta verifica, da parte
del giudice, dell’inesistenza di motivi di non punibilità, senza
che occorra una ulteriore e più analitica disanima, purché dal
testo della sentenza medesima non emergano in modo positivo
elementi di segno contrario”. (Cass. Pen., sez. III, 3715/2013,
Chukwunonso).
Uniformandosi a tali orientamenti che Il Collegio condivide,
va dichiarata

inammissibile

l’impugnazione;

peraltro nella

al mancato proscioglimento del ricorrente ex art. 129 cod. proc.

sentenza risulta verificata la insussistenza di elementi che
importino decisioni ex art. 129 cod. proc. pen.;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen.,la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, alla Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in Euro 1500,00;

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
euro 1500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma 8.04 •14

PQM

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