Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32312 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32312 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NESCI NATALE N. IL 14/05/1958
avverso la sentenza n. 1582/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
28/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 08/04/2014

Considerato che:
Nesci Natale ricorre avverso la sentenza, in data 28.03.2013,
della Corte di Appello di Genova, con la quale il ricorrente è
stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro
200,00 di multa per il delitto di truffa e altro e, chiedendo
l’annullamento del provvedimento impugnato, deduce violazione art.
606 comma l lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla

Il ricorso è manifestamente infondato.
Esso, infatti è privo della specificità, prescritta dall’art.
581, lett. c), in relazione all’art. 591 lett. c) cod. proc. pen.,
a fronte delle motivazioni addotte dalla Corte di appello, che non
risultano viziate da illogicità manifeste.
Questa Corte ha stabilito che “La mancanza nell’atto di
impugnazione, dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc.
pen. – compreso quello della specificità dei motivi – rende l’atto
medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a
produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità
di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di
inammissibilità”. (Cass. Pen., sez. 1, 22.4.97, Pace, 207648);
Considerato che nel caso di specie i giudici di secondo grado,
con una motivazione sintetica ma esaustiva, hanno dimostrato di
avere correttamente utilizzato i criteri di dosimetria della pena,
in ragione della gravità del fatto e della personalità del
ricorrente, gravato da numerosi precedenti penali, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso,
si determina equitativamente in Euro 1000,00.

quantificazione della pena.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in
favore della Cassa delle ammende.
014

Roma 8.0

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