Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32310 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32310 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ORTOLANO LUIGI N. IL 19/05/1958
avverso la sentenza n. 377/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
23/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 08/04/2014

Considerato che:
Ortolano Luigi

ricorre avverso

la

sentenza,

in data

23.04.2013, della Corte di Appello di Bologna, che ha condannato
il ricorrente alla pena di anni quattro di reclusione ed euro
1000,00 di multa per il delitto di rapina e, chiedendo
l’annullamento del provvedimento impugnato, deduce violazione ed
erronea applicazione di legge penale in relazione agli artt. 62

Il ricorso è manifestamente infondato.
Invero, la Corte di Appello ha, con una motivazione esaustiva
e priva di vizi logici, congruamente utilizzato i criteri di
dosimetria della pena di cui all’art. 133 cod. pen. escludendo
altresì l’applicazione delle attenuanti generiche, tenuto conto
non solo delle modalità della condotta ascritta all’imputato, ma
anche dei numerosi precedenti penali a carico del ricorrente (p.
25 impugnata sentenza).
“Ai fini dell’applicabilità delle circostanze attenuanti
generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve
riferirsi ai parametri di cui all’art. 133 del codice penale, ma
non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo
sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare
riferimento (gravità del fatto e comportamento processuale degli
imputati come ben indicato a pag. 8 dell’impugnata sentenza; si
veda sul punto ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004
Ud. – dep. 25/01/2005 – Rv. 230691; Sez. 6, Sentenza n. 34364 del
16/06/2010 Ud. – dep. 23/09/2010 – Rv. 248244). Inoltre, sempre
secondo i principi di questa Corte — condivisi dal Collegio – ai
fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al
diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice
non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi
prospettati dall’imputato essendo sufficiente che egli spieghi e
giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla
legge con l’indicazione delle ragioni ostative alla

concessione

delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo. Ad esempio
in un caso posto all’attenzione di questa Suprema Corte – che ha

bis e 133 cod. pen.

considerato corretta la relativa motivazione

il giudice di

merito aveva ritenuto che non potessero concedersi le attenuanti
generiche in relazione alla gravità del fatto e ai precedenti
penali (Si veda Sez. l, Sentenza n. 3772 del 11/01/1994 Ud. – dep.
31/03/1994 – Rv. 196880; Sez. l, Sentenza n. 1666 del 11/12/1996
Ud. -dep. 21/02/1997 – Rv. 206936; Sez. 2, Sentenza n. 106 del
04/11/2009 Ud. – dep. 07/01/2010 – Rv. 246045). Infine, per la

giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi
indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed
atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio,sicché
anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o
all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può
essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, Sentenza n. 3609 del
18/01/2011 Ud. – dep.01/02/2011 – Rv. 249163)” (Cass. Pen. sez.
‘I, 2207/2013, Capasso).
Uniformandosi a questo orientamento che il Collegio condivide,
va dichiarata inammissibile l’impugnazione;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso,
si determina equitativamente in Euro 1000,00.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in
favore della Cassa delle ammende.
Roma 8.0 1

014

concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche il

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