Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3231 del 08/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3231 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: MACCHIA ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ANCONA
nei confronti di:
IMPROTA CIRO N. IL 11/11/1955
IMPROTA ENZO N. IL 18/01/1963
avverso la sentenza n. 433/2012 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di PESARO, del 19/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D 6 ‘it. litAr
che ha concluso per Q ihum

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 08/01/2014

Con sentenza del 19 febbraio 2013, il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Pesaro, all’esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato IMPROTA Ciro e
IMPROTA Enzo colpevoli dei reati di rapina aggravata, sequestro di persona e
ricettazione loro ascritti e, ritenuta la continuazione tra i reati e applicata la
diminuente del rito, li condannava alla pena di anni quattro di reclusione ed euro
2.000 di multa ciascuno. A proposito della determinazione del trattamento
sanzionatorio il Giudice di primo grado rilevava come nella specie il concorso fra le
aggravanti di cui all’art. 628, terzo comma, cod. pen., e la recidiva di cui all’art. 99,
quarto comma, cod. pen., entrambe ad effettoi speciale, comportava che doveva
ritenersi più grave nel massimo la prima e nel minimo la seconda, comportando essa
una pena per la rapina di anni cinque di reclusione. Determinava dunque la pena base
in anni cinque di reclusione, alla luce dei principi affermati da questa Corte nella
sentenza delle Sezioni unite n. 20798 del 24 febbraio 2011, aumentata per la
continuazione ad anni sei di reclusione e ridotta ad anni quattro di reclusione per la
diminuente del rito abbreviato.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale il quale lamenta
violazione di legge in riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio
della pena detentiva, in quanto a norma dell’art. 81, quarto comma, cod. pen., nel
caso di recidiva aggravata di cui all’art. 99, quarto comma, cod, pen l’aumento di
pena non può essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.
Il ricorso è fondato. Nella specie, infatti, il Giudice del merito, dopo aver
correttamente individuato la misura della pena base in ragione del concorso di
aggravanti ad effetto speciale, fra le quali ha tenuto conto di quella che individuava la
pena più elevata nel minimo, ha poi stabilito un aumento per la continuazione in
misura inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, violando,
pertanto, il disposto dell’art. 81, quarto comma, cod. pen., in base al quale — secondo
la novella introdotta dall’art. 5 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 – nel caso di
recidiva previsto, come nella specie per entrambi gli imputati, dall’art. 99, quarto
comma, cod. pen., l’aumento della pena a titolo di continuazione non può essere
inferiore ad un terzo.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio limitatamente
alla determinazione della pena detentiva.

P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IMPROTA Ciro e IMPROTA Enzo
limitatamente alla determinazione della pena detentiva con rinvio al Tribunale di
Pesaro per nuovo giudizio sul punto.
Così deciso in Roma, 1’8 gennaio 2014.

OSSERVA

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