Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32309 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32309 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SILMI KHADIJA N. IL 22/08/1964
avverso la sentenza n. 1328/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 02/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 08/04/2014

Considerato che
Silmi Khadija ricorre avverso la sentenza, in data 2.10.2012,
della Corte di Appello di Bologna che, in parziale riforma della
sentenza di primo grado, ha condannato la ricorrente alla pena di
anni tre di reclusione ed euro 350,00 di multa per il delitto di
estorsione e, chiedendo l’annullamento del provvedimento
impugnato, deduce nullità della sentenza per omessa e o illogica

Il ricorso è manifestamente infondato.
Esso, infatti è privo della specificità, prescritta dall’art.
581, lett. c), in relazione all’art. 591 lett. c) cod. proc. pen.,
a fronte delle motivazioni addotte dalla Corte di appello, che non
risultano viziate da illogicità manifeste.
Invero,

la Corte di Appello ha dimostrato la piena

responsabilità della Silmi in ordine al delitto contestatole,
sulla base del contenuto dell’intercettazione e della
ricostruzione offerta dalla persona offesa, confrontati con le
affermazioni della stessa, che hanno provato la falsità delle
dichiarazioni del ricorrente.
Questa Corte ha stabilito che “La mancanza nell’atto di
impugnazione, dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc.
pen. – compreso quello della specificità dei motivi – rende l’atto
medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a
produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità
di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di
inammissibilità”. (Cass. Pen., sez. 1, 22.4.97, Pace, 207648);
Uniformandosi a questo orientamento che il Collegio condivide,
va dichiarata inammissibile l’impugnazione;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso,
si determina equitativamente in Euro 1000,00.

motivazione.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in
favore della Cassa delle ammende.

Roma 8.04. 014

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