Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32308 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32308 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAKHLOUFI NOUREDDINE BEN ABDERRAZEK N. IL
12/01/1976
avverso la sentenza n. 1314/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del
14/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 08/04/2014

Considerato che:
Makloufi Nourredine Ben Abderrazek ricorre avverso la
sentenza, in data 14.06.2013, della Corte di Appello di Genova,
che ha condannato il ricorrente alla pena di anni due di
reclusione ed euro 600,00 di multa per il delitto di ricettazione
e, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, deduce la
mancata assoluzione dell’imputato e, in subordine, il mancato

pen. nonché il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Esso, infatti è privo della specificità, prescritta dall’art.
581, lett. c), in relazione all’art. 591 lett. c) cod. proc. pen.,
a fronte delle motivazioni addotte dalla Corte di appello, che non
risultano viziate da illogicità manifeste.
Invero, i giudici di secondo grado hanno, con una motivazione
esaustiva e priva di vizi logici, respinto le censure avanzate
dall’appellante e riproposte in questa sede, negando tanto la
configurazione delle’ ipotesi attenuata citata, quanto
l’applicazione delle attenuanti generiche.
Questa Corte ha stabilito che “La mancanza nell’atto di
impugnazione, dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc.
pen. – compreso quello della specificità dei motivi – rende l’atto
medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a
produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità
di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di
inammissibilità”. (Cass. Pen., sez. l, 22.4.97, Pace, 207648);
“Ai fini dell’applicabilità delle circostanze attenuanti
generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve
riferirsi ai parametri di cui all’art. 133 del codice penale, ma
non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo
sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare
riferimento (gravità del fatto e comportamento processuale degli
imputati come ben indicato a pag. 8 dell’impugnata sentenza; si
veda sul punto ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004
Ud. – dep. 25/01/2005 – Rv. 230691; Sez. 6, Sentenza n. 34364 del

riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 cod.

16/06/2010 Ud. – dep. 23/09/2010 – Rv. 248244). Inoltre, sempre
secondo i principi di questa Corte — condivisi dal Collegio – ai
fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al
diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice
non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi
prospettati dall’imputato essendo sufficiente che egli spieghi e
giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla

delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo. Ad esempio
in un caso posto all’attenzione di questa Suprema Corte – che ha
considerato corretta la relativa motivazione – il giudice di
merito aveva ritenuto che non potessero concedersi le attenuanti
generiche in relazione alla gravità del fatto e ai precedenti
penali (Si veda Sez. l, Sentenza n. 3772 del 11/01/1994 Ud. – dep.
31/03/1994 – Rv. 196880; Sez. l, Sentenza n. 1666 del 11/12/1996
Ud. -dep. 21/02/1997 – Rv. 206936; Sez. 2, Sentenza n. 106 del
04/11/2009 Ud. – dep. 07/01/2010 – Rv. 246045). Infine, per la
concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche il
giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi
indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed
atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio,sicché
anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o
all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può
essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, Sentenza n. 3609 del
18/01/2011 Ud. – dep.01/02/2011 – Rv. 249163)” (Cass. Pen. sez.
M, 2207/2013, Capasso).
Uniformandosi a questo orientamento che il Collegio condivide,
va dichiarata inammissibile l’impugnazione;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso,
si determina equitativamente in Euro 1000,00.

legge con l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in
favore della Cassa delle ammende.

Roma 8.04 2014

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