Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32306 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32306 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VARRIALE ROBERTO N. IL 13/07/1974
avverso la sentenza n. 9294/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 12/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 08/04/2014

Considerato che
Varriale Roberto ricorre avverso la sentenza,

in data

12.03.2013, della Corte di Appello di Bologna, con la quale il
ricorrente è stato condannato alla pena di mesi dieci di
reclusione ed euro 300,00 di multa per il delitto di ricettazione
e, chiedendone l’annullamento, deduce violazione art. 606 comma l
lett. a), b), e) cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea

Il ricorso è manifestamente infondato.
Esso, infatti è privo della specificità, prescritta dall’art.
581, lett. c), in relazione all’art. 591 lett. c) cod. proc. pen.,
a fronte delle motivazioni addotte dalla Corte di appello, che non
risultano viziate da illogicità manifeste.
Ed infatti la Corte, con una motivazione esaustiva e priva di
vizi logici, facendo proprie le considerazioni del giudice di
primo grado, ha dimostrato in maniera inequivoca la sussistenza
dell’elemento psicologico in capo al ricorrente con riferimento
alla mancanza di documentazione attestante la provenienza lecita
dei beni e, in generale, delle stesse modalità di acquisto.
Questa Corte ha stabilito che “La mancanza nell’atto di
impugnazione, dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc.
pen. – compreso quello della specificità dei motivi – rende l’atto
medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a
produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità
di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di
inammissibilità”. (Cass. Pen., sez. l, 22.4.97, Pace, 207648);
Uniformandosi a questo orientamento che il Collegio condivide,
va dichiarata inammissibile l’impugnazione;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricors
si determina equitativamente in Euro 1000,00.

applicazione della legge penale e processuale.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in
favore della Cassa delle ammende.
14

Roma 8.

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