Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32305 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32305 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FRANCHINI FABIOLA N. IL 09/05/1978
avverso la sentenza n. 3956/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 05/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 08/04/2014

Considerato che
Franchini Fabiola ricorre avverso la sentenza, in data
5.02.2013, della Corte di Appello di Bologna che, a conferma della
pronuncia di primo grado, ha condannato la ricorrente alla pena di
mesi due di arresto per il reato di cui all’art. 712 cod. pen. e,
chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, deduce
illogicità della motivazione e erronea applicazione della legge

memoria difensiva nella quale ha ribadito le medesime censure.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Esso, infatti è privo della specificità, prescritta dall’art.
581, lett. c), in relazione all’art. 591 lett. c) cod. proc. pen.,
a fronte delle motivazioni addotte dalla Corte di appello, che non
risultano viziate da illogicità manifeste.
Ed infatti la Corte ha indicato, con una motivazione
esaustiva, gli elementi che hanno portato a ritenere integrato
l’incauto acquisto del rame, ossia l’ingente quantitativo offerto
alla ricorrente, nonché il fatto che il venditore non avesse
compilato il formulario.
Questa Corte ha stabilito che “La mancanza nell’atto di
impugnazione, dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc.
pen. – compreso quello della specificità dei motivi – rende l’atto
medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a
produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità
di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di
inammissibilità”. (Cass. Pen., sez. 1, 22.4.97, Pace, 207648);
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso,
si determina equitativamente in Euro 1000,00.

penale con riferimento all’art. 712 cod. pen. Ha depositato

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in
favore della Cassa delle ammende.

Roma 8.04.20 4

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