Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32303 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32303 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PRANDINI GAUDENZIO N. IL 18/12/1951
avverso la sentenza n. 921/2003 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
13/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 08/04/2014

Considerato che,
Prandini Gaudenzio ricorre avverso la sentenza, in data
13.07.201j> della Corte di Appello di Bologna che, in riforma
della sentenza di primo grado, ha condannato il ricorrente alla
pena di mesi cinque di reclusione ed euro 200,00 di multa per il
delitto di ricettazione e, chiedendo l’annullamento del
provvedimento impugnato, deduce violazione dell’art. 606 comma l

lett. b) ed e) cod. proc. pen. per erronea o falsa applicazione
dell’art.648 cod. pen. in relazione all’art. 712 cod. pen., e
contraddittorietà della motivazione. Deposita memoria aggiunta
nella quale ribadisce le medesime censure.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Esso è

privo della specificità, prescritta dall’art. 581,

lett. c), in relazione all’art. 591 lett. c) cod. proc. pen., a
fronte delle motivazioni addotte dalla Corte di appello, che non
risultano viziate da illogicità manifeste.
Ed infatti, la Corte, con una motivazione esaustiva e priva di
vizi logici, ha provato la ricettazione della caldaia, posta in
essere dal Prandini che, pur di acquisire il bene ad un prezzo di
favore, lo ha comprato accettando il rischio della provenienza
illecita, peraltro ravvisabile dalla totale mancanza di
documentazione allegata che, come correttamente individuato dai
giudici, avrebbe dovuto insospettire una persona mediamente
accorta, tanto più il Prandini che opera in ambito edilizio.
Questa Corte ha stabilito che “La mancanza nell’atto di
impugnazione, dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc.
pen. – compreso quello della specificità dei motivi – rende l’atto
medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a
produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità
di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di
inammissibilità”. (Cass. Pen., sez. l, 22.4.97, Pace, 207648);
Le censure proposte nel ricorso, non sono in grado, per la
loro aspecificità, di confutare le motivazioni addotte dalla Corte
che ha ricostruito, in maniera esaustiva e priva di vizi logici,

2

L

1

il fatto di reato e la responsabilità dell’imputato, per ciò che
concerne l’elemento soggettivo del delitto di ricettazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso,

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in
favore della Cassa delle ammende.
Roma 8.04. 014

si determina equitativamente in Euro 1000,00.

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