Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3230 del 08/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3230 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: MACCHIA ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FERRARA GIOVANNI N. IL 11/08/1962
avverso la sentenza n. 12930/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
11/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 0
Q 74b.4,3p
t AiLotAdth (444 – 1141Att. ibi
che ha concluso per

i

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

L

Data Udienza: 08/01/2014

Con sentenza dell’ 1 1 aprile 2012, la Corte di appello di Napoli ha
confermato la sentenza emessa il 10 marzo 2009 dal Tribunale di Napoli, Sezione
distaccata di Casoria, con la quale FERRARA Giovanni era stato condannato alla
pena di anni due di reclusione ed euro 600 di multa quale imputato del delitto di
ricettazione di una autovettura.
Propone ricorso per cassazione personalmente l’imputato il quale lamenta che
dopo aver rinunciato a presenziare alla udienza, il procedimento era stato rinviato per
l’astensione dalle udienze dei difensori, senza essere poi tradotto per la nuova
udienza, malgrado la rinuncia si riferisse solo alla prima udienza.
Il ricorso è palesemente inammissibile. Questa Corte ha infatti affermato che
la rinuncia a comparire all’udienza da parte del detenuto produce i suoi effetti non
solo per l’udienza in relazione alla quale essa è formulata, ma anche per quelle
successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, fino a quando questi non
manifesti la volontà di essere tradotto. A tutti gli effetti l’imputato che rinuncia a
comparire è legittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato dal
difensore. (Sez. 5, n. 36609 del 15/07/2010 – dep. 13/10/2010, Panzariello e altri, Rv.
248433).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 gennaio 2014

Il Consigli r, stensore

Il Preside”
DEPOSITATO fN CANCELLERIA

n _2 re.te6

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