Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32299 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32299 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DIOP MAMADOU SAMBA N. IL 07/09/1977
avverso la sentenza n. 145/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del
12/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 08/04/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha
confermato la sentenza emessa in data 16 giugno 2009 dal Tribunale di Savona
– sez. Albenga, che aveva dichiarato l’imputato DIOP MAMADOU SAMBA
colpevole della ricettazione di capi di abbigliamento con marchio contraffatto e
del connesso reato di cui all’art. 474 c.p.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo erronea

assorbita nel reato di cui all’art. 474 c.p.
Il ricorso è integralmente inammissibile perché generico e manifestamente
infondato.
Questa Corte Suprema (Sez. un., sentenza n. 23427 del 9 maggio 2001,
CED Cass. n. 218770 s.), con orientamento che merita di essere condiviso e
ribadito, ha già chiarito che il delitto di ricettazione è configurabile anche
nell’ipotesi di acquisto o ricezione, al fine di profitto, di cose con segni
contraffatti nella consapevolezza dell’avvenuta contraffazione, atteso che la
cosa nella quale il falso segno è impresso – e che con questo viene a costituire
un’unica entità – è provento della condotta delittuosa di falsificazione prevista e
punita dall’art. 473 cod. pen., e che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.)
e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono
concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse
sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un
rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà
espressa o implicita del legislatore.
A questo orientamento si è correttamente conformata la decisione
impugnata.

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

applicazione dell’art. 648 c.p., poiché la ricettazione dovrebbe risultare

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 8 aprile 2014

Il P

idente

Il Consigliere estensore

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