Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32297 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32297 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MEZZATESTA CARMELA N. IL 08/01/1960
avverso la sentenza n. 757/2012 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 19/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 08/04/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria
ha confermato la sentenza emessa in data 17 febbraio 2011 dal Tribunale di
Palmi – sez. Cinquefrondi, che aveva dichiarato l’imputata CARMELA
MEZZATESTA colpevole di truffa aggravata, condannandola alla pena ritenuta di
giustizia.
L’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo inosservanza ed

concessione della sospensione condizionale della pena.
Il motivo è non consentito o, comunque, generico.

E’ non consentito perché le violazioni di legge che ne costituiscono oggetto,
in ipotesi verificatesi nel corso del giudizio di primo grado, sono state dedotte
per la prima volta in questa sede, in violazione di quanto stabilito dall’art. 606,
comma 3, c.p.p.: le relative doglianze non risultano, infatti, formulate tra i
motivi di appello, come si evince anche dal riepilogo degli stessi riportato nella
sentenza impugnata.
E’ comunque generico perché l’odierna ricorrente, tenuto conto di quanto
disposto dall’art. 606, comma 3, ultima parte, c.p.p., ed in virtù dell’onere di
specificità dei motivi di ricorso per cassazione, imposto dall’art. 581, comma 1,
lett. C), c.p.p., avrebbe avuto il dovere processuale di contestare
specificamente, nell’odierno ricorso, il riepilogo dei motivi di gravame operato
dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, se ritenuto incompleto o
comunque non corretto, poiché la tempestiva deduzione della violazione di
legge come motivo di appello costituisce requisito che legittima la
riproposizione della doglianza in cassazione e, pertanto, di ciò il ricorso, con la
dovuta specificità, deve dar conto.

Va, in proposito, affermato il seguente principio di diritto:
«Il ricorso proposto per violazioni di legge asseritamente verificatesi nel
corso del giudizio di primo grado, per soddisfare l’onere di specificità dei motivi
imposto a pena di inammissibilità dall’art. 581, comma 1, lett. C), c.p.p., deve
contenere la specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto
nella sentenza impugnata, nel caso in cui lo stesso non dia conto della
deduzione della predetta violazione di legge come motivo di appello; il ricorso
proposto per violazioni di legge verificatesi nel corso del giudizio di primo

erronea applicazione degli artt. 163 – 168 c.p., lamentando la mancata

grado, ma non dedotte con i motivi di appello, sarebbe, infatti, ai sensi dell’art.
606, comma 3, ultima parte, c.p.p., inammissibile».

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 8 aprile 2014

Il Consigliere estensore

Il P

ente

Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

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