Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32296 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32296 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DORO DANILO N. IL 05/02/1972
avverso la sentenza n. 3936/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
19/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 08/04/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha
confermato – quanto all’affermazione di responsabilità – la sentenza emessa in
data 29 settembre 2010 dal Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato
l’imputato DANILO DORO colpevole di danneggiamento aggravato,
condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, che la Corte di appello ha ridotto
per effetto dell’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 1 c.p.

erronea applicazione della legge penale, lamentando la mancata concessione
delle attenuanti generiche.
Il ricorso è integralmente inammissibile perché generico e manifestamente
infondato.

Questa Corte Suprema (per tutte, Sez. VI, sentenza n. 2642 del 14 gennaio
1999, CED Cass. n. 212804) ha in più occasioni chiarito che le circostanze
attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e
discrezionale “concessione” del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni
non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da
valutare ai sensi dell’art. 133 c.p., che presentano tuttavia connotazioni tanto
rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini
della quantificazione della pena.
A questo orientamento si è correttamente conformata la Corte di appello
valorizzando, ai fini del diniego, l’assenza di congrui profili di meritevolezza.
La relativa motivazione, fondata su argomentazioni esaurienti, logiche e non
contraddittorie, risulta, pertanto, esente da vizi rilevabili in questa sede.

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo inosservanza ed

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 8 aprile 2014

Il P

dente

Il Consigliere estensore

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