Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32295 del 08/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 32295 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANTOIEMMA AGOSTINO N. IL 12/09/1976
avverso la sentenza n. 1062/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
06/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 08/04/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha
confermato la sentenza emessa in data 16 maggio 2007 dal Tribunale della
stessa città, che aveva dichiarato l’imputato AGOSTINO SANTOIEMMA colpevole
di rapina aggravata e porto in luogo pubblico di un’arma comune da sparo,
unificati dal vincolo della continuazione anche con reati separatamente
giudicati, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

manifesta della motivazione quanto all’affermazione di responsabilità , e difetto
di motivazione quanto alal congruità della pena.
Il ricorso è integralmente inammissibile perché generico e manifestamente
infondato.

Il ricorrente si limita ad enunciare astratte doglianze, senza adeguato
riferimento a risultanze istruttorie o passi della motivazione della sentenza
impugnata, trascurando altresì di considerare i puntuali rilievi in virtù dei quali
le analoghe censure sollevate in appello non erano state accolte (cfr. f. 4 s.
della sentenza impugnata), valorizzando gli intervenuti riconoscimenti ad opera
di due testimoni, motivatamente ritenuti attendibili, ed illustrando le ragioni per
le quali riteneva che l’arma impugnata non fosse soltanto un giocattolo.
Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, è da ritenere adempiuto
l’obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia
indicato l’elemento, tra quelli di cui all’art. 133 c.p., ritenuto prevalente e di
dominante rilievo (Sez. un., sentenza n. 5519 del 21 aprile 1979, CED Cass.
n. 142252). Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla
quantità di pena irrogata, in tutte le sue componenti, appare necessaria
soltanto nel caso in cui la pena sia di gran lunga superiore alla misura media
di quella edittale, potendo altrimenti risultare sufficienti a dare conto del
corretto impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. espressioni del tipo
«pena congrua», «pena equa>> o «congruo aumento», come pure
il richiamo alla gravità del reato oppure alla capacità a delinquere (Sez. II,
sentenza n. 36245 del 26 giugno 2009, CED Cass. n. 245596).
Conformandosi correttamente a tale orientamento, la Corte di appello ha
valorizzato, a fondamento del (benevolo) trattamento sanzionatorio ritenuto

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo illogicità

congruo dal primo giudice, le connotazioni (gravi) dei fatti accertati e la
capacità criminale in concreto palesata dall’imputato.

La relativa motivazione, fondata su argomentazioni esaurienti, logiche e non
contraddittorie, risulta, pertanto, esente da vizi rilevabili in questa sede.

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese

determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 8 aprile 2014

Il Consigliere estensore

Il

nte

processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA