Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32289 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32289 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZERNONE LEONARDO N. IL 07/02/1969
avverso la sentenza n. 1902/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del
28/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 08/04/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha
confermato la sentenza emessa in data 23 luglio 2007 dal Tribunale della stessa
città, che aveva dichiarato l’imputato LEONARDO ZERNONE colpevole della
ricettazione di un motociclo, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di

Il ricorso è integralmente inammissibile perché generico e manifestamente
infondato.

Il primo motivo di ricorso è estremamente generico, poiché il ricorrente si
limita ad enunciare astratte doglianze (riportando considerazioni di portata
generale che sembrerebbero riprese da massime giurisprudenziali

non

compiutamente citate) senza adeguato riferimento a risultanze istruttorie o
passi della motivazione della sentenza impugnata, trascurando altresì di
considerare i puntuali rilievi in virtù dei quali le analoghe censure sollevate in
appello non erano state accolte (cfr. f. 1 della sentenza impugnata, che ha
valorizzato l’accertata disponibilità del mezzo di provenienza furtiva da parte del
ricorrente, ritenendone motivatamente inattendibile la generica confessione di
essere il ladro).
La relativa motivazione, fondata su argomentazioni esaurienti, logiche e non
contraddittorie, risulta, pertanto, esente da vizi rilevabili in questa sede.

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 8 aprile 2014
Il Consigliere estensore

Il

dente

E
IN

motivazione quanto all’affermazione di responsabilità.

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