Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32288 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32288 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRAGNANIELLO ROSARIO N. IL 21/06/1989
avverso la sentenza n. 6882/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
14/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 08/04/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha
confermato – quanto all’affermazione di responsabilità – la sentenza emessa in
data 5 marzo 2012 dal Tribunale della stessa città in composizione monocratica,
che aveva dichiarato l’imputato ROSARIO GRAGNANIELLO colpevole dei reati di
rapina, lesioni personali, resistenza a p.u., tentata estorsione, minacce e
maltrattamenti, unificati dal vincolo della continuazione, condannandolo alla
pena ritenuta di giustizia, che la Corte di appello ha ridotto, previo

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo contraddittorietà
della motivazione quanto all’affermazione di responsabilità in ordine ai
maltrattamenti in danno della madre (che asserisce essere frutto di un
“eccessivo affetto mal dimostrato”) e difetto assoluto di motivazione quanto alla
mancata esclusione delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 61 n. 2 e n. 5
c.p., chiesta con motivi nuovi depositati il 28 novembre 2012.
Il ricorso è integralmente inammissibile perché generico e manifestamente
infondato.

Il primo motivo di ricorso è estremamente generico, poiché il ricorrente si
limita ad enunciare astratte doglianze senza adeguato riferimento a risultanze
istruttorie o passi della motivazione della sentenza impugnata, trascurando
altresì di considerare i puntuali rilievi in virtù dei quali le analoghe censure
sollevate in appello non erano state accolte (cfr. f. 2 s. della sentenza
impugnata: le condotte che l’imputato ritiene in ricorso frutto di un “eccessivo
affetto mal dimostrato” verso la madre si sono concretizzate in reiterate
aggressioni, percosse, minacce di morte, lesioni refertate e quant’altro descritto
dai capi di imputazione ed accertato – in parte per diretta percezione dei CC
operanti – dalle sentenze di primo e secondo grado).
La relativa motivazione, fondata su argomentazioni esaurienti, logiche e non
contraddittorie, risulta, pertanto, esente da vizi rilevabili in questa sede.

E’ pur vero che la sentenza impugnata dà conto della presentazione di
motivi nuovi senza poi motivare in ordine alle ragioni della mancata esclusione
delle circostanze aggravanti de quibus: peraltro, si trattava di doglianze del
tutto avulse dal contenuto dei motivi principali, e, pertanto, tardivamente
dedotte (lo stesso ricorrente non ne documenta, né ne allega, la tempestività).

riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 89 c.p.

Questa Corte Suprema (Sez. I, sentenza n. 5182 del 15 gennaio 2013, CED
Cass. n. 254485) ha, infatti, già chiarito che i motivi nuovi di impugnazione
debbono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione
investiti dall’impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la
sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari.
Sono, pertanto, inammissibili i motivi “aggiunti” o “nuovi” con i quali sia
stata richiesta, per la prima volta al giudice di appello, l’eliminazione di

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 8 aprile 2014

Il Co sigliere estensore

Il Pr

ente

circostanze aggravanti.

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