Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32287 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32287 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ESPOSITO GIUSEPPE N. IL 04/02/1978
REA ANTONIO N. IL 14/12/1981
avverso la sentenza n. 2057/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
31/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 08/04/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha
confermato la sentenza emessa in data 4 luglio 2011 dal Tribunale della stessa
città, che aveva dichiarato gli imputati GIUSEPPE ESPOSITO ed ANTONIO REA
colpevoli di concorso in rapina aggravata, condannando ciascuno alla pena
ritenuta di giustizia.
Gli imputati hanno proposto separati ricorsi per cassazione, deducendo

legge penale e totale mancanza di motivazione o motivazione contraddittoria.
I ricorsi sono integralmente inammissibili perché generici e manifestamente
infondati.

A prescindere dalla intrinseca contraddittorietà del ricorso REA (la
motivazione del provvedimento impugnato non può essere
contemporaneamente censurata per totale mancanza o contraddittorietà,
poiché se è totalmente mancante non può anche essere contraddittoria, e se è
contraddittoria non può essere totalmente mancante), i ricorsi sono
estremamente generici, poiché i ricorrenti si limitano ad enunciare astratte
doglianze senza adeguato riferimento a risultanze istruttorie o passi della
motivazione della sentenza impugnata, trascurando altresì di considerare i
puntuali rilievi in virtù dei quali le analoghe censure sollevate in appello non
erano state accolte (cfr. f. 1 s. della sentenza impugnata).

La relativa motivazione, fondata su argomentazioni esaurienti, logiche e non
contraddittorie, risulta, pertanto, esente da vizi rilevabili in questa sede.

La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
Euro mille ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione
pecuniaria.

ESPOSITO manifesta illogicità della sentenza e REA manifesta violazione della

P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di mille euro alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 8 aprile 2014

Il Pr

ente

Il Consigliere estensore

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