Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32285 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32285 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CENA LUIGI N. IL 04/06/1982
JUSSI DANILO N. IL 11/06/1983
avverso la sentenza n. 241/2012 TRIBUNALE di TORTONA, del
30/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 08/04/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Tortona in composizione
monocratica ha applicato, su richiesta degli interessati e con il consenso del
P.M.:
– a LUIGI CENA, in ordine ai reati ascrittigli nell’ambito del presente
procedimento ed a quelli separatamente giudicati con sentenza della Corte di
appello di Torino n. 2426 del 29 giugno 2011, irrevocabile il 6 marzo 2012,

venti di reclusione ed euro 2.400 di multa;
– a DANILO JUSSI, in ordine ai reati ascrittigli nell’ambito del presente
procedimento ed a quello separatamente giudicato con sentenza del Tribunale
di Viareggio – sez. Lucca n. 2525 del 14 dicembre 2010, irrevocabile il 19 aprile
2011, unificati dal vincolo della continuazione, la pena di anni uno mesi uno e
giorni venti di reclusione ed euro 1.300 di multa.
Gli imputati hanno proposto separati ricorsi per cassazione, entrambi
deducendo nullità della sentenza per difetto di motivazione quanto
all’insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.
I ricorsi sono inammissibili perché assolutamente privi di specificità e,
comunque, manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare le
pene concordate, si è, da un lato, adeguato agli accordi intervenuti tra le parti,
e, dall’altro, ha motivatamente escluso, sulla base degli atti, che ricorressero i
presupposti di cui all’art. 129 c.p.p., ritenendo la correttezza della proposta
qualificazione giuridica dei fatti contestati (in essi incluse le ritenute e
correttamente comparate circostanze concorrenti) e del trattamento
sanzionatorio dalle stesse parti proposto.
Tale motivazione, avuto riguardo alla rinunzia alla contestazione delle prove
e della qualificazione giuridica dei fatti costituenti oggetto di imputazione
implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura
dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della
pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai
parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata
giurisprudenza di legittiminì (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo
1992, Di Benedetto, rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995,
Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv.
214637).

unificati dal vincolo della continuazione, la pena di anni tre mesi sette e giorni

La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
Euro millecinquecento ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di millecinquecento
euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 8 aprile 2014

Il Consigliere estensore

Il Pr dente

sanzione pecuniaria.

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