Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32283 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32283 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SASSONE MARIO N. IL 23/01/1964
avverso la sentenza n. 3060/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
22/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI .

Data Udienza: 08/04/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha
confermato la sentenza emessa in data 24 maggio 2012 dal GUP del Tribunale
della stessa città, che aveva dichiarato l’imputato MARIO SASSONE colpevole
dei reati di tentata estorsione, falso nummario ed altro, unificati dal vincolo
della continuazione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo difetto ed

tentata estorsione e falso nuinmario, deducendo altresì l’eccessività della pena
e la mancata esclusione della recidiva.
Il ricorso è integralmente inammissibile perché generico e manifestamente
infondato.
La Corte di appello ha condivisibilmente evidenziato:
– la evidente configurabilità della tentata estorsione (a prescindere dalla
qualificazione civilistica dell’accordo intercorso tra l’imputato e la p.o.) in
presenza di una condotta dell’imputato concretizzatasi in violenze e minacce per
costringere la p.o. all’indebita restituzione di una somma di denaro;
– la evidente configurabilità del falso nummario;
– la complessiva adeguatezza del trattamento sanzionatorio ai fatti accertati
(essendo già stata “benevolmente” esclusa la recidiva).
La relativa motivazione, fondata su argomentazioni esaurienti, logiche e non
contraddittorie, risulta, pertanto, esente da vizi rilevabili in questa sede.
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 8 aprile 2014

Il Co sigliere estensore

illogicità della motivazione quanto all’affermazione di responsabilità per i reati di

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