Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32282 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32282 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NUVOLI FRANCESCO N. IL 16/09/1978
avverso la sentenza n. 187/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 05/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 08/04/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari – sez.
Sassari ha confermato – su appello (per quanto riguarda l’odierno ricorrente)
del solo PG – la sentenza emessa in data 10 novembre 2008 dal GUP del
Tribunale di Sassari, che aveva dichiarato l’imputato FRANCESCO NUVOLI
colpevole di concorso in rapina aggravata, condannandolo alla pena ritenuta di
giustizia.

e manifesta illogicità della motivazione quanto all’affermazione di
responsabilità.
Il ricorso è inammissibile: non avendo l’imputato impugnato la sentenza di
primo grado (gravata unicamente dal PG, e con esclusivo riferimento alla
concessione delle attenuanti generiche) le doglianze inerenti all’affermazione di
responsabilità (pur a seguito della separata assoluzione dell’originario
coimputato – su appello di quest’ultimo – per non aver commesso il fatto) non
sono deducibili per la prima volta in questa sede.

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 8 aprile 2014

Il Con igliere estensore

Il Pr sidente

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo contraddittorietà

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