Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3228 del 12/12/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3228 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Segala Fulvio, nato a Limone sul Garda il 27/06/1956

avverso la sentenza del 03/02/2011 del Giudice di pace di Salò R.G. 37/2009
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe De Marzo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Maria Giuseppina
Fodaroni, che ha concluso per il rigetto del ricorso
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 03/02/2011, il Giudice di pace di Salò ha condannato Fulvio Segala alla
pena di euro 300,00 di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 594, comma primo,
612, comma primo, cod. pen., per avere in data 22/07/2008 rivolto nei confronti e alla
presenza di Andrea Bellomi la frase: “Delinquenti, farabutti, ve la farò pagare uno alla
volta…”. Il Giudice, dopo avere esaminato la deposizione del Bellomi, ha aggiunto: a) che
dagli atti processuali emergeva una posizione di quets’ultimo “alquanto sospetta e portatrice
di innegabili risentimenti nei confronti del Segala, con il quale vi è anche un intreccio di
affari, essendo la società divisa al 50% fra il Segala e la moglie del Bellomi”; b) che “con
queste cautele”, la deposizione della parte offesa trovava credibilità proprio in questo
intreccio di rapporti economici e in una serie di querele e controquerele intercorse tra i due;
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Data Udienza: 12/12/2012

c) che la deposizione trovava piena conferma nella deposizione del teste Loncrini, presente
ai fatti, che aveva sentito il Segala gridare le frasi offensive e minacciose; d) che il teste
addotto dalla difesa, Bruno Gavazza, anche se indifferente rispetto alle parti in causa, non
copriva tutto il periodo e, comunque, data la vicinanza fisica in cui erano venuti a trovarsi il
Segala e il Bellomi, poteva non avere sentito tutte le frasi profferite.
Il giudice ha escluso la sussistenza dei presupposti in fatto per applicare l’art. 599, comma
secondo, cod. pen. Sul piano del trattamento sanzionatorio, concesse le attenuanti di cui
all’art. “62, co. 2” e all’art. 62 bis, cod. pen. e applicata per il reato più grave, ossia quello

attenuanti, è giunto alla pena irrogata di euro 300,00, per l’aumento ex art. 81 cod. pen.,
correlato al reato di cui all’art. 612 cod. pen.
2. L’imputato ha proposto ricorso per cessazione, affidato ad un unico articolato motivo.
2.1. Con riferimento al reato di cui all’art. 594, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen., violazione dell’art. 530, comma 3 cod. proc. pen., e
dell’art. 599, comma secondo cod. pen., e comunque assenza di motivazione quanto alla
sussistenza dei presupposti di applicabilità di quest’ultima norma.
In particolare, egli si duole del fatto che il giudice, pur dando atto del clima di tensione
esistente con la persona offesa, non abbia valorizzato, ai fini dell’assoluzione, il dubbio
sull’esistenza della scriminante. Il ricorrente aggiunge che lo stesso giudice aveva peraltro
ritenuto sussistere i presupposti della circostanza attenuante prevista dall’art. 62 cod. pen.,
per avere agito in stato d’ira determinato dal fatto ingiusto altrui, senza considerare che, in
relazione al reato di cui all’art. 594 cod. pen., ciò determina la non punibilità, ai sensi dell’art.
599, comma secondo, cod. pen. Infine, il giudice aveva omesso di considerare quanto
riferito dal teste Gavaua, durante l’esame del 03/02/2011, allorché aveva dichiarato che
Bellomi e il suocero Loncrini avevano rovistato nella carte appoggiate sul tavolino e che il
Loncrini aveva poi fatto “svolazzare il registro di lavoro buttato in aria”.
2.2. Con riferimento al reato di cui all’art. 612 cod. pen., il ricorrente lamenta, ai sensi
dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., il fatto che il giudice non abbia
accertato e motivato se le parole “vi sistemerò tutti e due in una volta”, ove pure da lui
pronunciate, avessero un contenuto intimidatorio o non esprimessero piuttosto la sua
legittima volontà di rivolgersi all’autorità giudiziaria.

CONSIDERATO IN DIRMO
1. Il ricorso è fondato, con riguardo all’affermata responsabilità del Segala per il reato di cui
all’art. 594 cod. pen.
Ed infatti dalla sintetica motivazione della sentenza impugnata emerge che il Giudice di Pace,
con riferimento a tale fattispecie, ha ritenuto sussistente l’attenuante di cui all’art. 62, n. 2,
cod. pen., trascurando di considerare che, ai sensi dell’art. 599, comma secondo, cod. pan.,
non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti previsti dagli art. 594 e 595 nello stato d’ira
determinato da un fatto ingiusto altrui.

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punito dall’art. 594 cod. pen., la pena di euro 400,00, ridotta ad euro 250,00 per le

Ne discende che la sentenza, in relazione a tale capo, va annullata senza rinvio.
2. Quanto al capo relativo al reato di minacce, il ricorrente critica genericamente
l’attribuzione a lui delle frasi di cui ai capo di imputazione, senza indicare gli atti processuali
dai quali emergerebbe il travisamento della prova, ed inoltre censura il mancato
accertamento della volontà di prospettare un male ingiusto al destinatario, ma non considera
che la sentenza impugnata, al fine di raggiungere le proprie conclusioni, ha anche
valorizzato le frasi rivolte al Loncrini e al Bellomi, estranee al capo di imputazione e tuttavia
idonee a illustrare la direzione della volontà dell’agente: “Prova a mandarmi tua figlia e

motivazione non esibisce alcun vizio di manifesta illogicità.
Fermo restando che, per il principio di formazione progressiva del giudicato, deve ritenersi
perciò divenuta irrevocabile, con la presente sentenza, la decisione relativa all’affermazione
di responsabilità dell’imputato, quanto al reato di cui all’art. 612 cod. pen., la sentenza va
comunque annullata con rinvio al Giudice di Pace di Salò per la determinazione della pena
relativa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio nel capo relativo al delitto di cui all’art. 594 cod.
pen. essendo l’imputato persona non punibile, ai sensi dell’art. 599, comma 2, cod. pen., e
con rinvio al Giudice di Pace di Salò per la determinazione della pena relativa al reato di cui
all’art. 612 cod. pen.
Così deciso in Roma il 30/11/2012

Il Componente estensore

Il Presidente

vedrai cosa succederà”, “Prova a mandarmi tua moglie e vedrai cosa succederà”. Siffatta

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